Contrasto con destinazione di zona legittima il diniego di sanatoria (TAR Sicilia n. 2920 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità è sorretto da ciascuna delle autonome ragioni poste a suo fondamento: ove il ricorrente censuri solo la perdurante efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e non contesti il contrasto delle opere con la destinazione di zona, la relativa censura è inammissibile per carenza di interesse. La difformità rispetto alla destinazione urbanistica dell’area, già di per sé ostativa alla sanatoria, resta comunque accertata quando la zona è dedicata ad attrezzature di interesse generale incompatibili con la destinazione residenziale impressa sine titulo. L’installazione di una tettoia è sottratta al permesso di costruire solo se conformazione e ridotte dimensioni ne rendano evidente la finalità di mero arredo; una tettoia di 22 mq, di estensione poco inferiore al manufatto principale, integra invece nuova costruzione. La ristrutturazione che modifica volume e prospetti rientra tra gli interventi subordinati a permesso ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un lotto su cui insiste un fabbricato concesso regolarmente. La sua dante causa aveva realizzato una serie di interventi — ristrutturazione del vecchio fabbricato rurale, cambio di destinazione d’uso di un locale, una veranda in profilati metallici e muri di contenimento — ritenendoli non soggetti a concessione. In data 19.11.2013 il ricorrente presenta istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/1985, corredata da dichiarazioni sostitutive del precedente proprietario sull’epoca delle opere.
Il Comune nega la sanatoria con provvedimento del 19.2.2015 e adotta l’ordine di demolizione. Il diniego si fonda su due ragioni distinte: da un lato il contrasto con la destinazione urbanistica dell’area, classificata in zona F5 per attrezzature di protezione civile e Vigili del Fuoco; dall’altro la perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità relativa all’opera. Il ricorrente impugna anche i decreti regionali del procedimento espropriativo e la delibera di rimodulazione del piano, ritenendo che da essi dipenda la seconda motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza collegiale il Tribunale ha sollevato eccezione di parziale inammissibilità per carenza di interesse sugli atti regionali, ed è a questa che il Collegio dà seguito. Il diniego di sanatoria si regge su due motivazioni autonome: il contrasto con la destinazione di zona e la perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Le censure del ricorrente colpiscono solo la seconda. Quella relativa alla destinazione urbanistica resta del tutto incontestata. Ne segue l’inammissibilità parziale del ricorso per gli atti regionali e l’infondatezza della censura di difetto di motivazione del diniego.
Il Collegio rafforza il ragionamento in via subordinata. Anche ammettendo che il vincolo avesse natura sostanzialmente espropriativa — circostanza che il ricorrente aveva l’onere di provare producendo le norme tecniche di attuazione vigenti — l’area sarebbe comunque assoggettata al regime delle zone bianche ex art. 9, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che consente solo interventi conservativi e una limitata attività edificatoria. La compatibilità delle opere non è stata dimostrata. Sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato Sez. VI n. 759 del 24.01.2023, secondo cui i vincoli di destinazione a servizi non hanno contenuto espropriativo e hanno validità a tempo indeterminato.
Quanto all’ordine di demolizione, le censure sono infondate. Dalla stessa relazione tecnica allegata all’istanza emerge che le opere necessitavano di permesso: una tettoia realizzata ex novo di circa 22 mq e una ristrutturazione “pesante” con ampliamento volumetrico (mq 8,7 di superficie e mc 26,70 di volume). Sulle tettoie il Tribunale richiama TAR Catania Sez. IV n. 302 del 22.01.2024: l’esonero dal permesso opera solo per strutture di mero arredo e ridotte dimensioni. Nella specie il manufatto, di estensione poco inferiore al fabbricato principale, integra nuova costruzione.
La modifica di volume e prospetti, determinata anche dalla tettoia, impone il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 ratione temporis applicabile. Quanto alla lamentata omessa notifica dell’ordinanza al proprietario, il Collegio esclude l’illegittimità: la mancata notifica produce inefficacia relativa verso il destinatario, non invalidità del provvedimento, risultando la stessa notificata alla dante causa responsabile dell’abuso.
È infine inammissibile l’impugnazione dell’avviso di avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio, atto endoprocedimentale privo di lesività autonoma. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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