Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2921 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma adotta una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. In virtù del principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La sopravvenuta cessazione dell’efficacia degli atti impugnati determina la carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Parimenti, l’atto presupposto non immediatamente lesivo non è più oggetto di interesse attuale quando siano venuti meno gli atti conseguenziali dai quali deriva la lesione.
Il Fatto
Due società ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia una serie di ordinanze sindacali e deliberazioni comunali con cui era stata istituita, prorogata e disciplinata una zona a traffico limitato (ZTL) destinata a bus, camper e caravan, oltre alla deliberazione di modifica della delimitazione del centro abitato.
Il ricorso introduttivo era integrato da quattro ricorsi per motivi aggiunti, con i quali venivano impugnati gli atti successivi di adozione del piano di circolazione, di estensione e di proroga della durata della ZTL. Il Comune si costituiva eccependo la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità di alcune censure. In vista dell’udienza i ricorrenti confermavano la sopravvenuta carenza di interesse per gli atti ormai scaduti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può provocare la presa d’atto del giudice, che dichiara l’improcedibilità del ricorso (Cons. Stato, Sez. III, n. 1418 del 2023).
Nel caso concreto, come concordemente affermato dalle parti, la ZTL aveva cessato la propria efficacia fin dal 30 settembre 2018. Ne deriva che non sussiste più alcun interesse alla disamina delle censure concernenti gli atti che l’hanno istituita, prorogata e disciplinata.
Il Tribunale esamina poi la posizione della deliberazione di Giunta con cui era stata inclusa nel centro abitato la stazione turistica. Tale atto era stato impugnato quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, della delibera istitutiva della ZTL. Essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione degli atti conseguenziali dai quali deriva la lesione, l’interesse alla decisione delle censure che lo riguardano non può ritenersi attuale.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate, essendo l’interesse alla decisione venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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