Ottemperanza al giudicato: interessi dalla domanda e divieto di ampliare il titolo (TAR Calabria n. 1279 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato alla stretta esecuzione del giudicato e non può modificarne il contenuto, essendo consentita solo l’interpretazione del titolo ai fini della sua corretta attuazione, senza ampliarne la portata. È pertanto inammissibile la richiesta del creditore di ricalcolare gli interessi da un momento anteriore a quello stabilito nel titolo esecutivo, quando il tenore letterale della statuizione non sia suscettibile di letture diverse. Parimenti non è proponibile in ottemperanza l’eccezione del debitore sull’an o sul quantum del credito che andava formulata opponendosi al decreto ingiuntivo. Il giudice, accertato l’inadempimento, dichiara l’obbligo di pagamento delle somme residue e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La banca ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Lamezia un decreto ingiuntivo con cui si intimava al Comune il pagamento di una somma rilevante, oltre interessi al tasso commerciale dalla domanda e sino al soddisfo. Il decreto non era stato opposto ed era divenuto definitivamente esecutivo; il titolo era stato notificato in forma esecutiva.
Dedotto l’adempimento solo parziale, la creditrice ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. L’amministrazione si è costituita sostenendo di aver corrisposto integralmente il dovuto. Il Collegio ha chiesto chiarimenti contabili e, ritenuta la documentazione insufficiente, ha disposto verificazione affidandola al responsabile del settore economico-finanziario di un Comune.
La Motivazione della Corte
La relazione del verificatore ha accertato che, alla data dell’incasso dei pagamenti, il credito per sorte capitale era ancora pari a euro 54.729,87. L’importo è stato determinato applicando l’art. 1194 c.c., imputando i pagamenti prima agli interessi e poi al capitale, con interessi calcolati al tasso commerciale vigente. Alla data della verificazione il debito complessivo ammontava a euro 72.809,32, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo.
Il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dalle risultanze della verificazione, che ha qualificato parte integrante della motivazione. Ha quindi affermato il principio per cui il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione di quanto statuito, non potendosi modificare il titolo giudiziale ma solo interpretarlo per la corretta esecuzione. Su tale base ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3412 del 2020.
Quanto alla richiesta della banca di calcolare gli interessi dalla scadenza delle fatture, il TAR l’ha respinta: il decreto ingiuntivo dispone chiaramente che gli interessi al tasso commerciale decorrano dalla domanda e sino al soddisfo, e la lettura proposta ne amplierebbe la portata. Per la stessa ragione ha rigettato l’eccezione del Comune sull’inapplicabilità del tasso commerciale, argomento che andava proposto con l’opposizione al decreto e non in sede di ottemperanza.
Il ricorso è stato pertanto accolto: dichiarato l’obbligo di ottemperare entro sessanta giorni, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Segretario Generale di un Comune, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione soccombente spese di giudizio e spese di verificazione.
Nota della Redazione
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