Diniego di sanatoria paesaggistica per opere in zona vincolata con vincolo ostativo (Cons. Stato n. 4633 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo paesaggistico che interessa l’intero territorio comunale, è precluso il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per interventi che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004. La qualificazione urbanistica dell’area come “zona bianca” non incide su tale preclusione, poiché il giudizio di incompatibilità paesaggistica opera in modo autonomo rispetto alla disciplina del piano regolatore. Il diniego comunale che si fondi sulla riscontrata violazione della norma paesaggistica resiste alla censura di difetto di motivazione, risultando adeguatamente suffragato dalla oggettiva sussistenza del vincolo sull’area. Il carattere ostativo del vincolo e l’accertata consistenza plano-volumetrica delle opere rendono irrilevante ogni ulteriore valutazione demandata alla Soprintendenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria opposto dal Comune per lavori edilizi realizzati in assenza di titolo. Il ricorso si fondava, tra l’altro, sulla pretesa sanabilità degli immobili perché ubicati in una cd. “zona bianca”, sulla carenza motivazionale dell’atto e sul superamento dei termini per il parere della Soprintendenza.

Il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese, escludendo i presupposti della sanatoria in presenza di vincolo paesaggistico. Il soccombente ha proposto appello, riproponendo i quattro motivi di primo grado e chiedendo l’annullamento dell’atto di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla premessa che gli immobili sono stati realizzati sine titolo e insistono in zona di vincolo cimiteriale del PUC e in area disciplinata dal PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Rileva inoltre che l’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, impresso con decreto ministeriale del 1968, e classificato a rischio sismico moderato.

Su questa base la Corte ritiene infondato il primo motivo. L’appellante aveva sostenuto che il Tribunale avesse confuso il vincolo paesaggistico con quello ambientale, invocando una concreta valutazione di compatibilità del manufatto con i luoghi. La Corte osserva che il provvedimento impugnato si fonda espressamente sulla violazione dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, che consente l’accertamento di compatibilità solo per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi. Da tale passaggio motivazionale si trae che il diniego poggia sull’incompatibilità dell’intervento con il vincolo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore valutazione.

Quanto agli altri motivi, trattati congiuntamente, la Corte esclude il dedotto difetto motivazionale, risultando l’atto adeguatamente suffragato dalla oggettiva sussistenza del vincolo paesaggistico sull’area. Sul parere della Soprintendenza, asseritamente reso oltre i termini, il Collegio rileva che l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale ha assunto carattere autonomo e che non risulta in atti alcun parere che avrebbe autorizzato l’intervento. Nemmeno rileva, infine, la valenza territoriale del PUT, assumendo carattere autonomamente ostativo la mera circostanza dell’incremento volumetrico in area vincolata.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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