Onere probatorio sulla risalenza dell’abuso e natura vincolata dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1422 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizia, al fine di escludere la necessità del titolo abilitativo, in applicazione degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm. In mancanza di tale prova l’amministrazione può negare la sanatoria e resta integro il dovere di irrogare la sanzione demolitoria. Il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. non opera se il Comune non si è costituito in giudizio. L’ordine di demolizione è espressione di attività vincolata: non richiede l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 né specifica motivazione, essendo sufficiente l’accertamento dell’abusività dell’opera.
Il Fatto
La società agricola appellante è proprietaria di un fondo nel Comune di Forio, sul quale insistono manufatti adibiti a deposito, ricovero di animali e a destinazione abitativa. Con ordinanza n. 58/2018 il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere, ritenute realizzate in assenza di titolo edilizio e paesaggistico, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Campania, insieme al successivo verbale di accertamento dell’inottemperanza. Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Contro tale pronuncia la società ha proposto appello, dolendosi della valutazione sulla risalenza delle opere, della mancata garanzia partecipativa e del difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo dalla consistenza degli abusi accertati. Si tratta di interventi che comportano un inequivocabile incremento di superficie e di volume, eseguiti senza titolo sotto il profilo edilizio e paesaggistico; tale conclusione non è contestata in appello.
Il nucleo della decisione riguarda la dedotta risalenza nel tempo delle opere. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’onere probatorio incombe sul privato: Cons. St., sez. II, n. 1109 del 2021 e Cons. St., sez. II, n. 2906 del 2020. Solo l’interessato può fornire documenti idonei a radicare la certezza sull’epoca di realizzazione del manufatto, come affermato da Cons. St., sez. II, n. 80 del 2021. In assenza di tale prova resta integro il potere-dovere dell’amministrazione di irrogare la sanzione demolitoria. L’assunto dell’appellante non trova alcun riscontro probatorio e le istanze istruttorie sono disattese.
Quanto al principio di non contestazione, il Collegio ne esclude l’applicabilità: il Comune non si è costituito in giudizio e la norma richiamata dall’appellante presuppone la contestazione da parte delle parti costituite. Il richiamo all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. è pertanto inconferente.
La Corte affronta poi la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di atti aventi natura vincolata, tra i quali l’ordinanza repressiva di abuso edilizio, l’avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non è necessario (Cons. St., sez. V, n. 2194 del 2014). Nemmeno può pervenirsi all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, non avendo l’appellante introdotto alcun elemento significativo.
Analoga conclusione vale per il dedotto difetto di motivazione. L’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza di opera realizzata senza titolo o in difformità, è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività (Cons. St., sez. IV, n. 4577 del 2016; Adunanza Plenaria n. 9 del 2017). L’appello è respinto e le spese non sono liquidate per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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