Motivazione generica sul diniego di tumulazione in deroga al regolamento cimiteriale (TAR Emilia-Romagna n. 172 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di tumulazione di una salma di persona non residente, opposto in applicazione della clausola regolamentare che ammette la deroga in presenza di specifiche situazioni o di particolari benemerenze, è illegittimo per carenza di motivazione quando si esaurisce nell’affermazione generica che non sussistono i presupposti o gli elementi per procedere in deroga. L’Amministrazione è tenuta a esplicitare gli elementi concreti sui quali fonda la valutazione negativa e a dare conto delle circostanze dedotte dall’istante. La genericità delle giustificazioni vizia anche il diniego della concessione anticipata del loculo e le affermazioni sull’indisponibilità dei posti, se non dimostrate. La mancata indicazione dell’Autorità e del termine per ricorrere non integra autonoma illegittimità del provvedimento, ma rileva solo ai fini della rimessione in termini.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva al Comune la tumulazione della salma del marito nel cimitero comunale, invocando la clausola del Regolamento di Polizia Mortuaria che consente l’ammissione delle salme di persone non residenti in presenza di specifiche situazioni autorizzate dall’Amministrazione o di defunti che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze verso la città. La richiesta valorizzava il profilo intellettuale e professionale del defunto e il legame con il territorio, oltre alla disponibilità di loculi.
Il Comune respingeva l’istanza con due note, del 29 e del 31 maggio 2021, nelle quali si limitava a escludere la sussistenza dei presupposti per la deroga. La ricorrente impugnava i provvedimenti davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, oltre alla mancata indicazione del termine e dell’Autorità per il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo e lo ritiene infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’omessa indicazione dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine entro cui proporre il ricorso non costituisce vizio di legittimità del provvedimento. Tali omissioni possono rilevare soltanto per sanare un’eventuale impugnazione tardiva.
Il ricorso è invece accolto sul secondo mezzo. Il Collegio ricostruisce il quadro regolamentare: il comma 1 dell’art. 14 subordina l’ammissione delle salme dei non residenti a requisiti tipici, mentre il comma 5 introduce una deroga ulteriore, svincolata da quei requisiti, in presenza di specifiche situazioni autorizzate dal Comune o di defunti che abbiano acquisito particolari benemerenze.
Le note impugnate si limitano a sostenere che non vi sono i presupposti per applicare la deroga e che mancano gli elementi per procedere in tal senso. Per il Tribunale si tratta di motivazioni oggettivamente carenti: non consentono di comprendere su quale degli elementi alternativi previsti dalla norma il diniego si fondi, né quale valutazione sia stata svolta sulle circostanze dedotte dalla ricorrente. Una formula di stile non integra la motivazione congrua richiesta dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
La stessa carenza inficia il diniego della concessione anticipata del loculo disciplinata dall’art. 46 del Regolamento. Il Comune aveva respinto anche tale possibilità richiamando l’originaria mancanza dei prerequisiti di ammissione della salma. Il Collegio reputa l’argomentazione generica e non esplicativa del reiterato diniego.
Parimenti generiche e indimostrate sono le giustificazioni fondate sull’asserita indisponibilità attuale di loculi. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione, ferme restando le eventuali, motivate determinazioni del Comune sull’istanza. Restano assorbiti i motivi non esaminati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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