Ordine di demolizione è atto dovuto senza avviso né motivazione sull’interesse pubblico (TAR Sicilia n. 3211 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie è atto dovuto e misura sanzionatoria di natura vincolata, tipizzata dal legislatore e ancorata al solo presupposto di fatto dell’abuso. Esso non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata e può essere legittimamente ingiunto al proprietario non responsabile dell’abuso, anche a distanza di tempo dalla realizzazione e in assenza di intenti elusivi nel trasferimento. La necessità di una verifica sulla tenuta statica e sismica della parte conforme dell’immobile deve essere allegata e dimostrata dal ricorrente. È precaria solo la struttura che, per oggettiva finalità, rechi in sé i caratteri della durata limitata nel tempo, rilevando la destinazione d’uso e non l’intenzione del proprietario.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione con cui il Comune ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate in un immobile di sua proprietà. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la mancata valutazione dei profili di abusivismo con riguardo all’autore materiale delle opere e all’affidamento ingenerato dal tempo trascorso, il mancato accertamento della fattibilità della demolizione senza pregiudizio della parte conforme dell’edificio e la riconducibilità della tettoia all’art. 20 della legge regionale n. 4/2003.

La ricorrente ha poi dichiarato di aver demolito la tettoia del lastrico solare, chiedendo la sospensione cautelare dell’atto limitatamente alla struttura del terzo piano. La domanda cautelare è stata respinta. All’udienza di smaltimento dell’arretrato la difesa ha chiesto un rinvio per valutare la permanenza dell’interesse, e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende la richiesta di differimento, richiamando il principio costituzionale di ragionevole durata del processo e l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che consente il rinvio solo per casi eccezionali, evenienza non ravvisata nella specie.

Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui l’ordine di demolizione, al pari degli altri provvedimenti sanzionatori edilizi, è atto dovuto, da emanare senza indugio, e non deve essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di misura vincolata e rigidamente disciplinata che si ricollega a un presupposto di fatto noto all’interessato perché rientrante nella sua sfera di controllo (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1809 del 2022; C.G.A.R.S. n. 476 del 2021).

Il secondo motivo è infondato: l’ordine può essere ingiunto al proprietario non responsabile dell’abuso, in ragione della natura permanente dell’illecito edilizio, senza alcuna verifica di dolo o colpa. Richiamando le Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 9 del 2017, il Collegio ribadisce che il provvedimento non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, e che il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi.

Il terzo motivo è respinto perché la necessità di una verifica sismica in grado di assicurare la ragionevole certezza che l’integrità statica non sia alterata è allegazione del tutto generica e indimostrata. Quanto al quarto motivo, il Collegio conferma la valutazione cautelare richiamando la nozione di precarietà dell’opera, che postula la destinazione a un uso specifico e temporalmente limitato: la terrazza altera in modo permanente lo stato dei luoghi da oltre trent’anni e non soddisfa il criterio funzionale elaborato dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S. n. 322 del 2023).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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