Ripartizione giurisdizione TAR e Tribunale Acque su diniego variante concessione derivazione (TAR Molise n. 416 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta in unico grado, la controversia avente ad oggetto il diniego di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, del R.D. n. 1175/1933, rientrano nella cognizione diretta del Giudice delle Acque i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti dell’Amministrazione in materia di acque pubbliche. La giurisdizione speciale si radica quando l’atto concorre in concreto a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione dell’acqua o l’assetto del demanio idrico, a prescindere dall’autorità emanante. Non è sufficiente che l’atto incida su tali aspetti solo in via indiretta, riflessa od occasionale. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato nel 2022 un’istanza di variante alla concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal Fiume Cavaliere, ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775, per realizzare un impianto idroelettrico di potenza nominale media di 981 KW.
La Regione Molise aveva respinto l’istanza con la Determinazione Dirigenziale n. 6375/2024 del 18 novembre 2024, richiamando una nota interna di nulla osta sfavorevole, non ostesa alla ricorrente. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Molise, chiedendo anche l’ostensione della nota e il risarcimento del danno. Costituitasi la Regione, la difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione e l’ha ritenuta fondata, assorbendo ogni altro motivo. Il percorso argomentativo muove dall’art. 143, comma 1, del R.D. n. 1175/1933, che devolve alla cognizione diretta del Giudice delle Acque i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 2710/2020), il Tribunale ha ribadito che la giurisdizione speciale ricorre ogni volta che l’atto sia idoneo a incidere in maniera immediata e diretta sul regime delle acque e del relativo demanio, indipendentemente dall’autorità che lo emana. Non basta, invece, che l’atto incida su tali aspetti in via indiretta, riflessa od occasionale.
Il Collegio ha richiamato la propria sentenza n. 481 del 2022, secondo cui la giurisdizione generale del giudice amministrativo si radica solo in caso di impugnativa di atti inseriti in via strumentale in procedimenti pur diretti a incidere sul regime delle acque, e perciò capaci di influire sulla materia solo occasionalmente.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha qualificato la controversia come avente ad oggetto il diniego di variante sostanziale alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico. Il provvedimento incide in maniera diretta sull’utilizzo delle acque pubbliche, fonte rinnovabile destinata ad alimentare l’impianto. La controversia è stata pertanto ricondotta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in linea con Cass. civ., Sez. Unite, n. 37572 del 2021.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al Giudice delle Acque ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, mediante traslatio judicii. Le spese processuali sono state compensate in ragione della complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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