Il Comune non può impugnare i propri atti e la variante al PAUR (TAR Marche n. 146 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è privo di legittimazione a impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti che esso stesso ha adottato, ancorché li ritenga manifestamente illegittimi, potendo solo attivare i poteri di autotutela decisoria previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. L’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 non è norma autoesecutiva: l’inefficacia degli affidamenti non conformi al diritto europeo presuppone un previo accertamento dell’amministrazione concedente, non una pronuncia meramente dichiarativa del giudice. La qualifica di gestore o proponente ai sensi dell’art. 5, lett. r) e r-bis), del d.lgs. n. 152/2006 legittima l’istanza di rilascio del PAUR in variante, non rilevando l’eventuale illegittimità degli affidamenti sottostanti. Le valutazioni di discrezionalità tecnica della conferenza di servizi sono sindacabili solo se palesemente errate o logicamente inattendibili.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava il provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Provincia in favore di una società, già affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, per la realizzazione in variante di un impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica per la produzione di biometano e ammendante compostato misto.

Il Comune assumeva che gli affidamenti in favore della società fossero illegittimi, che questa avesse perso la qualità di società mista dopo l’alienazione delle quote pubbliche e che la variante avallasse tale situazione. Deduceva inoltre la violazione delle distanze dal centro abitato previste dal piano regionale, il difetto di istruttoria sulle emissioni odorigene e lo sviamento di potere. Provincia e controinteressata eccepivano l’inammissibilità del ricorso e ne chiedevano il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale: se l’amministrazione procedente potesse sindacare la legittimazione della società a chiedere la variante. La risposta è negativa sul piano dei poteri della Provincia, che non può annullare o disapplicare atti di un Comune del circondario, e sul piano della giurisdizione, perché il Comune non è legittimato a impugnare i propri provvedimenti.

Il richiamo all’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 non muta l’esito. La norma non è autoesecutiva e la categoria dell’inefficacia non ha autonoma rilevanza: essa dipende dall’assenza di un atto presupposto o dal venir meno di un atto annullato dall’amministrazione o dal giudice. Gli affidamenti a società miste richiedono un previo accertamento dell’ente concedente, mentre il terzo operatore può agire entro il termine dell’art. 120, comma 2, c.p.a.

Nel merito degli affidamenti, il Collegio rileva che la gara a doppio oggetto del 2005 non presentava profili di contrasto con il diritto europeo e che i contratti di servizio prevedevano un termine di durata. Quanto ai rinnovi, l’illegittimità dell’affidamento non determina automaticamente l’inefficacia del contratto, come confermano gli artt. 121 e ss. c.p.a.; il venir meno della partecipazione pubblica non incide sugli affidamenti consolidati, secondo il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6488/2012.

La società era dunque gestore legittimato e nella piena disponibilità dell’area; la censura sulla volturazione dell’AIA è tardiva e comunque infondata rispetto all’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006. Le doglianze sulle distanze sono respinte perché le tabelle del piano regionale riguardano discariche e inceneritori, mentre per l’impianto la distanza minima di 500 metri risulta rispettata. Le censure sulle emissioni e sul traffico non superano il vaglio di discrezionalità tecnica, non contestando specificamente il parere dell’ARPA. Infine, la finalità lucrativa non integra sviamento di potere, essendo la produzione di biometano incentivata, e la dichiarazione di non commercializzare fertilizzanti marcati CE rende superflue ulteriori prescrizioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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