Attività logistica ammessa a PGT invariato e PII conforme approvato dalla Giunta (TAR Lombardia n. 1352 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le attività attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini, previste dall’art. 27 delle NTA del PGT tra le destinazioni compatibili con quella produttiva, sono ammissibili anche in via autonoma e svincolata da un’attività di produzione esercitata in situ, dovendosi escludere un’interpretazione restrittiva della destinazione produttiva che imponga una rigida concentrazione di attività locali. Il programma integrato di intervento conforme allo strumento urbanistico generale è adottato e approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 12/2005, richiamato dall’art. 92, e non richiede il passaggio consiliare. Ove il PII sia conforme al PGT, non è necessaria una nuova VAS, né la verifica di assoggettabilità ambientale del progetto costituisce presupposto di legittimità della sequenza procedimentale quando le misure di mitigazione siano state recepite nella convenzione.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista e alcuni cittadini hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui la Giunta comunale ha approvato un programma integrato di intervento relativo a un ambito di trasformazione produttiva di circa 166.000 mq, destinato a insediamento logistico e alla rifunzionalizzazione di una cascina in polo alberghiero e di ristorazione. Unitamente al PII sono stati gravati la determinazione provinciale di esclusione dalla VIA e il decreto di approvazione dell’intesa strategica.

Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato, per illegittimità derivata, i permessi di costruire rilasciati in attuazione del programma. Il Comune e la società controinteressata si sono costituiti, eccependo la carenza di legittimazione e di interesse e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di trattazione dei motivi. Il principio consolidato secondo cui l’accoglimento fondato sul vizio di incompetenza assorbe le censure sostanziali, richiamato dalla difesa, non è applicabile: nel caso concreto la censura di incompetenza è espressamente subordinata alla fondatezza del primo motivo, sicché l’esame deve seguire l’ordine indicato dai ricorrenti.

Nel merito, il primo motivo è respinto. Il Collegio legge congiuntamente l’art. 27 delle NTA del PGT, che annovera tra le attività compatibili con la produzione di beni e servizi quelle direzionali di supporto e quelle attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini, e l’art. 29, che qualifica gli usi compatibili come autonomi dalla destinazione principale sia per esercizio sia per determinazione degli standard. Ne deriva il venir meno dell’assunto secondo cui tali attività sarebbero ammesse solo in funzione accessoria di una produzione locale. La Scheda d’Ambito A18 conferma l’obiettivo di riconversione dell’area e l’apertura a destinazioni produttive, terziarie e alberghiere; l’art. 58 del PTCP include gli insediamenti logistici tra le progettualità di rilevanza sovracomunale.

Il Collegio esclude che il PGT potesse intromettersi nell’utilizzazione di un’area destinata a iniziative economiche, scegliendo quali attività favorire e quali penalizzare. Le attività logistiche e di autotrasporto sono quindi ammissibili a PGT invariato, anche in funzione della produzione su scala sovracomunale.

Caduta la censura di non conformità, decade il secondo motivo: l’art. 92, comma 1, della legge regionale n. 12/2005 richiama la procedura dell’art. 14, che attribuisce alla Giunta l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico. Parimenti infondati sono il terzo e il quarto motivo: il PII conforme al PGT non richiede nuova VAS, e lo screening ambientale, i cui esiti non sono stati contestati, ha accertato la significatività trascurabile delle interferenze, con misure di mitigazione recepite in convenzione. L’effetto sostanziale della valutazione è stato raggiunto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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