Il mancato rispetto delle condizioni del visto di ingresso legittima il diniego per rischio migratorio anche nell’impiego domestico (TAR Lazio n. 13541 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità amministrativa è particolarmente lata e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche. La valutazione del c.d. rischio migratorio non coincide esclusivamente con il pericolo di permanenza irregolare sul territorio nazionale, ma comprende altresì il rischio di abuso del titolo richiesto, ossia che il visto venga utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate. Il precedente soggiorno irregolare dello straniero costituisce un indice particolarmente significativo ai fini della valutazione della concreta affidabilità del progetto migratorio, in quanto evidenzia un comportamento non conforme alla disciplina in materia di ingresso e soggiorno. La mancata dimostrazione di una pregressa esperienza lavorativa e la conoscenza della sola lingua cinese non rappresentano autonomi requisiti legali, ma possono essere assunte come circostanze sintomatiche dell’inattendibilità della finalità lavorativa dichiarata. La relazione redatta dalla Sede diplomatica assume valenza di documento istruttorio ai fini della decisione sulla legittimità dell’atto impugnato e non di motivazione postuma.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino cinese, aveva ricevuto una proposta di lavoro come collaboratore domestico, per la quale era stato rilasciato lo specifico nulla osta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. A seguito della domanda presentata all’Ambasciata d’Italia a Pechino, l’Amministrazione respingeva la richiesta di visto per lavoro subordinato, rilevando l’assenza di conoscenza di lingue diverse dal cinese, la mancata dimostrazione di un’esperienza pregressa nel settore e un precedente ingresso nello spazio Schengen con visto turistico belga, dopo il quale lo straniero era rimasto sul territorio senza regolare permesso di soggiorno. Il diniego si fondava sulla valutazione di non attendibilità delle motivazioni della richiesta e sul fondato dubbio circa l’effettivo scopo del visto.
La Motivazione della Corte
Il TAR preliminarmente ricorda che la discrezionalità amministrativa in materia di visti è particolarmente lata e il sindacato del giudice amministrativo può esercitarsi solo ab externo, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche. Il Collegio qualifica la valutazione del rischio migratorio in senso ampio, non limitato al pericolo di permanenza irregolare ma esteso al rischio di abuso del titolo, ossia di utilizzo del visto per finalità diverse da quelle dichiarate. Tale lettura, coerente con l’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, fonda la legittimità di un diniego basato su indici sintomatici riferiti alla specifica fattispecie.
Assume rilievo decisivo la circostanza, pacifica in atti, del precedente soggiorno irregolare del ricorrente: entrato nello spazio Schengen con visto turistico belga, si era trattenuto in Italia per un periodo di gran lunga eccedente quello consentito, facendo rientro in Cina solo dopo circa un anno. Questo precedente comportamento non conforme alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno legittima il dubbio sull’effettiva volontà del richiedente di conformarsi alle condizioni del titolo richiesto. Il Collegio osserva che il ricorso introduttivo non conteneva specifiche censure su tale profilo, sicché le argomentazioni spese nelle memorie successive presentano profili di inammissibilità.
Gli ulteriori elementi emersi nell’intervista consolare – la mancata dimostrazione di esperienza lavorativa pregressa nel settore dell’assistenza domestica e la conoscenza della sola lingua cinese – non sono stati considerati dall’Amministrazione quali autonomi requisiti legali, ma come circostanze sintomatiche che, unitamente al precedente soggiorno irregolare, contribuiscono a evidenziare la non piena attendibilità della finalità lavorativa dichiarata. La relazione della Sede diplomatica, depositata in giudizio, assume valenza di documento istruttorio e non di motivazione postuma, confermando la profondità dell’istruttoria svolta.
La decisione della Sede diplomatica, cui spetta una valutazione discrezionale sul rischio migratorio inteso come concreta possibilità di abuso del titolo, non risulta né contrastante con la normativa di settore né irragionevole. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese di lite, ravvisandosi giusti motivi.
Nota della Redazione
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