Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: l’assenza ingiustificata alle prove di idoneità determina una nuova esclusione che assorbe la precedente (TAR Lazio n. 13538 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure concorsuali pubbliche, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso un’esclusione per mancato superamento di una prova quando, successivamente, il candidato sia stato nuovamente escluso dalla procedura in forza di un provvedimento non impugnato. L’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità fisica determinano l’esclusione del candidato dalla graduatoria ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023. La nuova esclusione, divenuta definitiva per mancata impugnazione, soddisfa l’interesse strumentale fatto valere con il ricorso originario, che resta assorbito e privo di utilità concreta.
Il Fatto
Una candidata, inserita nella graduatoria per l’assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, era stata esclusa una prima volta per il mancato superamento della prova di capacità operativa. A seguito di un’ordinanza cautelare favorevole, era stata riammessa ma, alla ripetizione della prova, era stata nuovamente dichiarata non idonea per l’insufficiente esecuzione di uno degli esercizi previsti dal bando.
La ricorrente aveva impugnato la seconda esclusione, ma una nuova ordinanza del Consiglio di Stato aveva disposto un’ulteriore riammissione alla prova. L’amministrazione riferiva allora che la candidata era stata convocata due volte per le prove di efficienza fisica, risultando assente giustificata la prima volta e assente senza giustificazione la seconda, circostanza idonea a determinare una nuova esclusione dalla procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la ricorrente non aveva contestato la circostanza dell’assenza alle prove del 9 aprile 2026, né aveva manifestato la volontà di gravare la nuova esclusione derivante dalla mancata presentazione. Nessuna difesa era stata svolta dopo il deposito della relazione dell’amministrazione, né era stata espressa una persistenza di interesse alla definizione del giudizio.
La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 84, comma 4, c.p.a., in base ai quali la mancata contestazione dei fatti allegati dall’amministrazione ne consente l’utilizzazione come base della decisione. Sul punto, la condotta processuale della ricorrente aveva implicitamente accettato la nuova esclusione ex art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, che sancisce l’esclusione del candidato che, senza giustificazione, non partecipi per due volte all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che la nuova esclusione, non impugnata, avesse sovrastato l’originaria esclusione per inidoneità, rendendo il ricorso avverso quest’ultima privo di utilità concreta. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata pronunciata in ragione del venir meno dell’interesse strumentale alla decisione, non potendo il giudizio concernere un provvedimento ormai superato da una successiva determinazione definitiva.
Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e dell’esito del giudizio cautelare favorevole alla ricorrente.
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Nota della Redazione
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