Diniego di visto per lavoro subordinato e rischio migratorio (Cons. Stato n. 6313 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di visto d’ingresso per lavoro subordinato, l’Amministrazione è tenuta a verificare l’effettività dell’obiettivo dichiarato dal richiedente, accertando la conoscenza delle circostanze fondamentali del futuro rapporto d’impiego e la permanenza del radicamento nel Paese di origine. La mancata conoscenza, da parte del richiedente, di aspetti essenziali del rapporto di lavoro costituisce circostanza indicativa della probabile fittizietà del rapporto e integra il rischio migratorio che la normativa intende prevenire. Il bene giuridico protetto in via primaria è l’interesse della Repubblica a prevenire tale rischio, non quello del richiedente a entrare nel territorio nazionale. La discrezionalità amministrativa è particolarmente lata e il sindacato giurisdizionale è ammesso solo ab externo, per macroscopiche abnormità logiche. L’autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di validità dell’atto amministrativo quando dal complesso dei documenti emergono elementi che ne individuano in modo univoco la provenienza dall’ufficio preposto.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva il nulla osta al lavoro subordinato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e presentava, sulla base dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999, domanda di visto per lavoro subordinato presso la rappresentanza diplomatica italiana competente. La rappresentanza notificava un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando una conoscenza approssimativa della situazione lavorativa e dubbi sulle reali intenzioni di permanenza in Italia. Il ricorrente replicava, ma l’Amministrazione adottava il provvedimento definitivo di diniego.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Il ricorrente proponeva appello, lamentando il vizio di motivazione del diniego e il difetto di sottoscrizione dell’atto. I Ministeri resistenti chiedevano la conferma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina del visto per lavoro subordinato. L’art. 31, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 fa salva la facoltà delle rappresentanze diplomatico-consolari di verificare i presupposti di cui all’art. 5 del medesimo decreto, ossia luogo, motivo e durata del soggiorno. Da tale disposizione discende l’onere, per il richiedente, di provare le condizioni che giustificano le finalità del viaggio e i presupposti dell’interesse al rientro nel Paese di origine.

La ratio della previsione è evitare il rischio migratorio, ossia che il visto sia strumentalizzato per finalità diverse dal lavoro e per eludere le norme sull’ingresso degli stranieri. Spetta all’Amministrazione verificare l’effettività dell’obiettivo dichiarato, tramite la conoscenza delle circostanze fondamentali del rapporto e il controllo del radicamento nel Paese di origine. La giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato Sez. IV n. 11744 del 2021; Sez. IV n. 2361 del 2021) conferma che il bene protetto è l’interesse della Repubblica, non quello del richiedente.

Il Collegio applica tali principi alla fattispecie: dalla intervista consolare emerge persino la mancata conoscenza, da parte dell’appellante, del nome dell’impresa presso cui avrebbe dovuto lavorare. Le controdeduzioni al preavviso non emendano le criticità. La discrezionalità nella materia è particolarmente lata e sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche. Il motivo è respinto.

Sul secondo motivo, il Consiglio osserva che la sottoscrizione autografa non è requisito di validità dell’atto amministrativo quando concorrano elementi testuali — indicazione dell’ente, qualifica, ufficio del funzionario — idonei a individuare la sicura provenienza. Richiama Cons. Stato Sez. IV n. 4356, Sez. VI n. 4712 del 2009, Sez. V n. 29 del 2024 e Sez. V n. 3119 del 2012. Nel caso di specie tali elementi risultano dagli atti e non sono stati specificamente contestati. L’appello è integralmente respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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