Acquisizione automatica al patrimonio comunale e sanzione per inottemperanza alla demolizione (Cons. Stato n. 8212 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza all’ordine di demolizione di un’opera abusiva determina, per effetto dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione automatica e di diritto dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale, con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria. L’Amministrazione non è tenuta ad adottare una nuova ingiunzione di demolizione, né a esercitare nuovamente il potere ripristinatorio, trattandosi di fasi vincolate e non disponibili. L’acquisizione opera ipso iure e il provvedimento ricognitivo è necessario solo ai fini della trascrizione, non nei rapporti tra Comune e responsabile dell’abuso. Essendo il bene entrato nel patrimonio disponibile dell’ente, è legittima la richiesta del corrispettivo del godimento a chi lo detiene sine titolo, commisurato all’intero edificio e non alla sola area di sedime. Il Comune può inoltre conservare il bene per finalità di pubblico interesse, restando la demolizione solo uno dei possibili esiti.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo in Anacapri impugna, con l’appello, la sentenza con cui il TAR Campania ha respinto il ricorso avverso il diniego di condono edilizio e i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Il diniego si fondava sulla realizzazione di nuove superfici in zona vincolata, non conformi alla strumentazione urbanistica. Seguivano l’ordine di demolizione, una seconda ordinanza di riduzione in pristino, la sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza e le determinazioni di quantificazione dell’indennità di occupazione.

L’appello non investe l’intera sentenza: restano incontestate le statuizioni sul diniego di condono, divenute definitive. La controversia si concentra sulla discrasia tra motivazione e dispositivo in ordine all’undicesimo motivo aggiunto e sul rigetto del settimo, ottavo, nono e decimo motivo aggiunto. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio corregge anzitutto il dispositivo, avendo il TAR motivato l’accoglimento dell’undicesimo motivo aggiunto — relativo all’impossibilità di iscrivere a ruolo pretese da rapporti di diritto privato in assenza di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 — salvo poi recepirne il rigetto nel dispositivo.

Quanto al settimo motivo, il Consiglio richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, che scandisce la procedura in quattro fasi: accertamento dell’abuso e ingiunzione; verifica dell’inottemperanza; acquisizione al patrimonio e sanzione; gestione del bene. Nessuna di esse rientra nei diritti disponibili dell’ente. Ne deriva che il Comune non ha rinnovato il potere ripristinatorio e che la sanzione pecuniaria è legittima, non essendo la prima ordinanza mai sostituita.

Il rigetto dell’ottavo motivo si fonda sulla lettura dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 conforme a Costituzione: l’acquisizione opera di diritto e la fase di ricognizione dei confini è operazione materiale rimessa all’esecuzione. Il Comune può quindi pretendere l’indennità per il bene già entrato nel proprio patrimonio disponibile.

Il nono motivo è respinto perché la demolizione è solo uno degli esiti possibili: l’Amministrazione può conservare il bene per scopi di pubblico interesse e, nel frattempo, gestirlo fruttuosamente rivendicando il corrispettivo a chi lo detiene sine titolo. Il decimo motivo cade di conseguenza: l’indennità riguarda l’intero edificio di cui continua a godere l’ex proprietario inottemperante, non la sola area di sedime. L’appello è respinto, con correzione del dispositivo e nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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