Discrezionalità tecnica del Comitato di verifica esclude dipendenza da causa di servizio (TAR Puglia n. 383 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio medico-legale del Comitato di verifica per le cause di servizio sull’eziologia professionale di un’infermità si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata e, per il suo carattere squisitamente tecnico, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Esso è sindacabile solo ove risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti. Nel concetto di causa o concausa efficiente e determinante di servizio rientrano soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, non le condizioni generiche del servizio quali i disagi e le fatiche inevitabili. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta quando siano già acquisiti tutti i pareri tecnici previsti dalla legge e l’atto finale non sia in contrasto con quelli endoprocedimentali, né può trasmodare nella sostituzione del consulente all’organo amministrativo preposto a valutazioni di merito tecnico.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio presso il Ministero della Difesa, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata come spondilo disc artrosi dorso lombare, con domanda di equo indennizzo. La Commissione medico-ospedaliera competente aveva accertato la patologia e l’ascrivibilità alla Tabella A/8^ categoria.

Il Comitato di verifica, con proprio parere, ha escluso la riconducibilità dell’infermità ai fatti di servizio, qualificandola come condizione parafisiologicamente degenerativa a patogenesi multifattoriale con rilevante componente costituzionale. L’Amministrazione ha quindi respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il decreto di reiezione, il parere del Comitato e il verbale della Commissione medico-ospedaliera, deducendo vizi procedimentali e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla violazione dei termini del procedimento. Secondo il TAR, il superamento del termine di trenta giorni previsto dal d.P.R. n. 460/2001 non priva l’Amministrazione del potere di decidere, fatti salvi i casi di silenzio significativo, e non vizia di per sé il provvedimento finale.

Quanto alla partecipazione procedimentale, il Tribunale esclude la fondatezza della doglianza relativa alla mancata comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato, prevista dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 461/2001. Tale comunicazione è strumentale esclusivamente alla proposizione della domanda di equo indennizzo, ove non ancora presentata, e all’opposizione al trattamento dei dati sensibili. Nel caso di specie il ricorrente aveva già proposto la domanda e autorizzato il trattamento dei dati, rendendo la comunicazione superflua.

Il nucleo della decisione riguarda il terzo motivo, con cui si contesta il difetto di indagine sul nesso causale o concausale. Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio medico-legale si sottrae al sindacato di legittimità, salvo palese irrazionalità o manifesto travisamento. Il parere del Comitato appare completo, congruo e conforme alle risultanze raccolte e alla scienza medica.

Il Collegio ribadisce inoltre che nel concetto di concausa efficiente e determinante rientrano solo fatti ed eventi specificamente individuabili, non le circostanze generiche connesse al servizio. Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, essa è ammissibile solo quando l’istruzione sia incompleta o l’atto finale in contraddizione con i documenti; non può essere disposta quando i pareri tecnici siano già acquisiti e l’atto conclusivo non contrasti con quelli endoprocedimentali, né può sostituire l’organo amministrativo nelle valutazioni di merito tecnico.

Alla luce della completezza e logicità del parere reso dal Comitato, la richiesta di CTU è quindi rigettata. Il ricorso va respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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