Preavviso di rigetto non dovuto e screening Q-cumber non vincolante (TAR Lombardia n. 258 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990, in ragione dell’assoluta specialità del procedimento, che costituisce un passaggio intermedio ed eventuale verso la VIA e non un atto di diniego. Il provvedimento di assoggettamento ha natura interlocutoria: non si esprime in senso positivo né negativo sul progetto, ma decide di sottoporlo alla fase successiva. L’esito favorevole dell’applicativo regionale a matrice Q-cumber, previsto dalla DGR 5223/2021, non è vincolante per l’amministrazione, che conserva profili di discrezionalità amministrativa nella ponderazione degli interessi.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella produzione di combustibili alternativi, presentava alla Provincia di Cremona un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 152/2006, per un impianto di recupero di rifiuti vegetali e di disidratazione di fanghi. Il progetto prevedeva una linea di triturazione del legno e un essiccatore di fanghi, con trasmissione dei dati tramite il portale regionale Q-cumber.

Nel corso dell’istruttoria ARPA e ATS Val Padana rilevavano lacune documentali, in particolare sulla stima delle emissioni diffuse e sullo studio di impatto odorigeno e sanitario. La Provincia, con decreto n. 589 del 28 dicembre 2022, assoggettava il progetto alla procedura di VIA. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, i giudici ricostruiscono la cornice del codice dell’ambiente e qualificano lo screening come procedura preliminare, esperita solo per le tipologie progettuali dell’Allegato IV. Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato n. 5379/2020, Cons. Stato n. 3168/2023, TAR Palermo n. 1935/2021), il TAR afferma che la valutazione sommaria è coerente con la finalità di evitare duplicazioni procedimentali.

Da ciò deriva che l’art. 10 bis non è applicabile: il provvedimento di assoggettamento non è un rigetto dell’istanza, ma un atto interlocutorio che non si pronuncia sul merito del progetto. La specialità del procedimento esclude anche la dedotta violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 152/2006, che richiede la compatibilità delle norme sul procedimento.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude la natura vincolante dell’esito di non assoggettamento espresso dall’applicativo Q-cumber. Le sentenze invocate dalla ricorrente si riferiscono alla DGR 11317/2010, superata dalla DGR 5223/2021. Quest’ultima, nella premessa, chiarisce che l’esito favorevole non tiene conto degli elementi emergenti in istruttoria e non è quindi vincolante. Il report generato dall’applicativo fornisce le funzioni di valutazione alla sola autorità procedente, non al proponente.

La valutazione di assoggettamento non si basa su meri giudizi tecnici misurabili, ma presenta profili di discrezionalità amministrativa nella ponderazione degli interessi. Quanto alla competenza, la Regione ha trasferito alle Province, con la DGR 7366/08 e la L.R. n. 5/2010, le procedure di verifica per gli impianti di trattamento rifiuti. Infine, i riscontri della ricorrente presentavano lacune, e la motivazione provinciale risulta circostanziata: la Provincia ha anche smentito la sostanziale identità con l’impianto confinante, dotato di potenzialità nettamente inferiore. Respinto il ricorso, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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