Revisione della patente per singolo episodio di guida pericolosa (TAR Marche n. 78 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 128 del Codice della Strada consente agli uffici competenti di disporre la revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente. Tale provvedimento ha natura cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, ed è finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale. La revisione può essere disposta anche in presenza di un singolo episodio di guida pericolosa, purché supportato da elementi oggettivi e definitivamente accertati. Il contributo causale di altri soggetti non esclude, di per sé, la legittimità della misura, né la responsabilità dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di categoria B, ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada. Ha altresì impugnato la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi.
Il provvedimento trae origine da un sinistro stradale in cui il ricorrente, alla guida di un motociclo, è entrato in collisione con un’autovettura che si immetteva in un’area di servizio, riportando lesioni con prognosi di sessanta giorni. Il rapporto della Polizia Stradale ha attribuito al ricorrente la responsabilità dell’incidente, per aver effettuato un sorpasso sulla destra in violazione della segnaletica orizzontale. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e responsabilità esclusiva della conducente antagonista. Il Ministero si è costituito sostenendo la legittimità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dalla qualificazione dell’art. 128 del Codice della Strada. La norma consente la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente. La misura non ha carattere sanzionatorio, ma natura cautelativa e preventiva, essendo rivolta alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Su questa base, il Collegio ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la revisione può essere disposta anche in presenza di un singolo episodio, purché esso generi un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti e sia supportato da elementi oggettivi e definitivamente accertati.
Il Tribunale ha poi verificato la sussistenza di tali elementi nel caso concreto. Il rapporto della Polizia Stradale ha evidenziato che il ricorrente ha effettuato un sorpasso sulla destra in un tratto caratterizzato da doppia linea continua di mezzeria, violando la segnaletica orizzontale e determinando una situazione di grave pericolo. Tali risultanze sono state ritenute sostenute da elementi oggettivi, quali i rilievi effettuati sul luogo e le dichiarazioni dei testimoni.
Le contestazioni del ricorrente sulla dinamica del sinistro non sono state accolte. Il Collegio ha osservato che l’eventuale contributo causale della conducente antagonista, pur ammesso, non esclude la responsabilità del ricorrente né il ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida.
Il provvedimento è stato quindi ritenuto proporzionato e ragionevole, in quanto diretto a verificare la persistenza dei requisiti mediante un nuovo esame, e giustificato, in via precauzionale, dalla gravità del sinistro, dalle violazioni contestate e dalla situazione di pericolo. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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