Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 221 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio richiede l’accertamento del nesso eziologico o concausale tra l’attività lavorativa e la patologia. L’onere di allegare e provare gli elementi idonei a fondare tale nesso grava sul ricorrente. Il parere tecnico disposto d’ufficio dal giudice, fondato su attendibili elementi di fatto e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, che escluda la riconducibilità della patologia a fattori di rischio del servizio, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda. L’esposizione a fattori di rischio solo potenziali, non provata nella sua idoneità causale, non integra il requisito sanitario richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare in congedo assoluto per infermità, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ematologica e la conseguente concessione dell’equo indennizzo prima e del trattamento pensionistico privilegiato poi. La Commissione medica ospedaliera aveva accertato la sussistenza dell’infermità ascrivendola a una categoria tabellare. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva invece espresso giudizio di non dipendenza della patologia da ragioni di servizio.

Il Ministero della Difesa e l’INPS, recepito quel parere, avevano respinto le rispettive istanze. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sostenendo che il giudizio degli enti non fosse coerente con l’evoluzione della patologia e con l’esposizione, durante il servizio, a fattori di rischio quali amianto e polveri di legno.

La Motivazione della Corte

Il Ministero della Difesa eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del c.g.c., e la carenza di legittimazione passiva. L’INPS contestava nel merito la fondatezza della pretesa. Con una precedente decisione il giudice respingeva le eccezioni preliminari e, ravvisata la necessità di un approfondimento, disponeva consulenza tecnica d’ufficio affidando l’accertamento del requisito sanitario a una struttura pubblica, con l’incarico di chiarire se l’infermità fosse dipendente da causa di servizio e, in caso positivo, la categoria pensionistica e la decorrenza.

Il consulente, dopo aver visitato il ricorrente ed esaminato la documentazione medica, ha concluso nel senso della non dipendenza della patologia da fatti di servizio. Ha riconosciuto che il ricorrente aveva svolto attività di collaudo di elicotteri con possibile esposizione ad amianto e a polveri di legno, ma ha escluso che tale esposizione potesse essere considerata fattore di rischio della specifica infermità.

A sostegno di tale conclusione il consulente ha osservato che i fattori di rischio della patologia non sono stati scientificamente individuati: il rischio sembra aumentare con l’età avanzata, nel sesso maschile, in alcune etnie e in presenza di anomalie genetiche, mentre l’esposizione a determinate sostanze, tra cui i derivati del petrolio, i pesticidi, la radioterapia e le polveri del legno, è ancora oggetto di studio.

Il giudice ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, oltre che coerente con le premesse in fatto. Non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell’invocata dipendenza, il ricorso è stato respinto, con assorbimento di ogni altra ragione. Le spese di lite, liquidate in misura complessiva, sono state poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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