Requisito sei anni nel ruolo per direttore di Accademia: irrilevante il pre-ruolo (TAR Toscana n. 191 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito statutario di «almeno 6 anni di anzianità nel ruolo» richiesto per l’elezione a direttore di un’Accademia di belle arti va riferito esclusivamente al periodo successivo alla immissione in ruolo a tempo indeterminato nell’organico dell’istituzione o di altra istituzione universitaria. Non è ammissibile l’interpretazione che attribuisca al medesimo termine «ruolo» due significati distinti nella stessa disposizione, tecnico e di senso comune, così da ricomprendere il c.d. servizio pre-ruolo. Il servizio svolto prima della nomina in ruolo non può quindi supplire alla mancanza del periodo di anzianità prescritto. Ne consegue l’annullamento dell’ammissione, della proclamazione e della nomina del candidato privo del requisito.

Il Fatto

Con decreto direttoriale del 28 febbraio 2023 l’Accademia di belle arti di Carrara indice le elezioni per il conferimento dell’incarico di direttore per il triennio 2023/2026, in conformità alla legge n. 508 del 1999, al d.P.R. n. 132 del 2003 e allo Statuto approvato con decreto dirigenziale n. 31 del 2005. Si presentano tre candidature, tra cui quella del ricorrente e quella della controinteressata.

Il ricorrente propone reclamo alla Commissione elettorale avverso la candidatura della rivale, deducendo il difetto del requisito statutario dei sei anni di anzianità nel ruolo; il reclamo è rigettato. All’esito delle operazioni elettorali la controinteressata è proclamata eletta e successivamente nominata direttrice con decreto MUR del 3 agosto 2023. Il ricorrente impugna gli atti di ammissione, proclamazione e nomina, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto all’elezione e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’art. 12, comma 5, dello Statuto dell’Accademia, a mente del quale il direttore è eletto fra i docenti di ruolo con almeno sei anni di anzianità nel ruolo, e l’art. 3 del decreto direttoriale di indizione delle elezioni, che ripropone identico requisito per l’elettorato passivo. La formulazione è ritenuta sufficientemente chiara.

La difesa dell’ente sostiene che la locuzione «anzianità nel ruolo» ricomprenderebbe anche i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo, purché svolti nell’esercizio della funzione di docente. Il Tribunale respinge questa lettura: essa imporrebbe di attribuire al termine «ruolo», nella stessa frase, due significati diversi, uno tecnico e uno di senso comune.

Il Collegio rileva che, ove il legislatore statutario avesse inteso riferirsi all’attività di docenza in generale, avrebbe impiegato parole diverse e più precise. Assume rilievo, in senso confermativo, il decreto n. 497 del 1° settembre 2020 del direttore dell’Accademia, che distingue espressamente l’anzianità pre-ruolo dall’anzianità di ruolo, quest’ultima decorrente dalla immissione in ruolo e riconosciuta ai fini giuridici ed economici da date distinte.

Ne deriva che il requisito dei sei anni va computato dalla nomina in ruolo e che il servizio pre-ruolo non può supplervi. La controinteressata, pacificamente, non possedeva tale requisito al momento dell’ammissione alla procedura e della nomina.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dell’ammissione, della proclamazione e della nomina. In sede di riedizione del potere l’Accademia dovrà verificare i presupposti per la nomina del ricorrente. La domanda risarcitoria è respinta perché generica e priva di supporto probatorio. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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