Guida in ebbrezza e giudizio di inaffidabilità del Questore sul porto d’armi (TAR Toscana n. 190 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto di fucile per uso caccia è un titolo di polizia che può essere negato a fronte del pericolo di abuso desumibile da un quadro indiziario di inaffidabilità del richiedente. L’art. 43 del r.d. n. 773 del 1931 configura un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, giustificata da finalità di pubblica sicurezza: il potere inibitorio è consentito non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Il diniego non richiede l’accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. La revoca del divieto di detenzione ex art. 39 TULPS non vincola il Questore, che resta libero di formulare un autonomo giudizio prognostico sul più ampio contenuto autorizzatorio della licenza di porto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Firenze ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, oltre alla nota ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Il diniego si fonda sulla mancanza dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità: due episodi di guida in stato di ebbrezza, un controllo in compagnia di persone pregiudicate, un divieto prefettizio di detenzione armi poi revocato, una segnalazione ai servizi sociali e una comunicazione di notizia di reato per fatti di bancarotta.
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS ed eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Sostiene che le condotte non attengono all’uso delle armi, che sono risalenti, che per la seconda guida in ebbrezza il reato si è estinto per esito positivo della messa alla prova e che la revoca del divieto prefettizio non è stata considerata. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del titolo: il porto d’armi costituisce eccezione al divieto generale di portare le armi e può operare solo in favore di chi offra piena sicurezza del buon uso. Da qui il controllo più penetrante dell’Autorità rispetto ad altri provvedimenti permissivi, richiamando la Corte costituzionale n. 109 del 2019 e n. 440 del 1993. Il diniego prescinde dalla responsabilità per eventi lesivi già verificatisi.
Nel merito, la Questura ha valorizzato una pluralità di addebiti. Rilevano in particolare i due episodi di guida in stato di ebbrezza: pur distanziati nel tempo, sono significativi di un comportamento antisociale e pericoloso per sé e per i terzi. Non è irragionevole ritenere incompatibile con la buona condotta l’abuso di alcol seguito dalla guida, anche alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento verso un maggiore rigore. La condotta esprime indifferenza verso le regole sociali fondamentali ed è idonea a sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità.
Su tali assorbenti considerazioni restano irrilevanti l’estinzione del reato conseguente alla messa alla prova e il certificato medico di idoneità: la Questura ha compiuto una valutazione autonoma e discrezionale sul requisito della buona condotta.
Quanto alla revoca del divieto prefettizio di detenzione, il TAR richiama la propria precedente pronuncia sez. II n. 1235 del 2021 e la TAR Milano, sez. I, n. 1298 del 2021. Detenzione e porto rispondono a procedimenti e contenuti abilitativi differenti: la revoca del divieto riporta il soggetto alla situazione di partenza, senza alcuna prerogativa in vista del porto. Il potere discrezionale del Questore sul rilascio non è condizionato e non richiede un aggravio motivazionale.
Le valutazioni dell’Amministrazione sono quindi immuni dalle censure di violazione di legge, difetto dei presupposti, illogicità e carenza istruttoria. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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