Nomina dei direttori generali regionali e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 294 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, tutte le controversie relative alle procedure di nomina dei direttori generali delle pubbliche amministrazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ove la selezione del destinatario dell’incarico non abbia carattere concorsuale. La riserva di giurisdizione amministrativa di cui all’art. 63, comma 4, del T.U. opera soltanto per le procedure squisitamente concorsuali. L’avviso di selezione preordinato al conferimento di un incarico dirigenziale è atto privo di funzionalità autonoma e non radica nei candidati una posizione di interesse legittimo distinta dal diritto soggettivo finale alla nomina. Quando l’impugnazione dell’atto di macro-organizzazione è proposta al solo fine di sottrarre fondamento agli atti di gestione del rapporto, il petitum sostanziale attiene alla concreta gestione del rapporto di lavoro e la cognizione spetta al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti presupposti.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente a tempo indeterminato della Regione Sardegna, ha presentato domanda di nomina a direttore generale di una direzione regionale sulla base di un avviso di selezione pubblicato il 15 maggio 2024. La domanda non è stata accolta: con deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2024 è stato nominato un altro candidato.
Dopo un’istanza di riesame rimasta senza riscontro, l’interessata ha impugnato il solo avviso di selezione, contestando il rilievo attribuito al rapporto fiduciario tra Giunta e candidati, criterio che a suo avviso penalizzerebbe illegittimamente la professionalità e non troverebbe fondamento nella disciplina di riferimento. La Regione e il controinteressato hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il punto di partenza è l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8799 del 2017, il Tribunale precisa che la devoluzione al giudice ordinario opera purché la selezione del destinatario dell’incarico non abbia carattere concorsuale. Nel caso concreto mancano gli elementi tipici della procedura concorsuale: la nomina di una commissione esaminatrice, la predisposizione di una griglia di punteggi per i titoli e la formazione di una graduatoria finale di merito. La scelta assume quindi carattere discrezionale, coerente con la centralità del criterio fiduciario.
Il Collegio respinge poi la tesi della ricorrente secondo cui, avendo impugnato non l’atto di nomina ma solo l’avviso di selezione, residuerebbe una giurisdizione di legittimità del TAR e troverebbe applicazione il meccanismo della doppia tutela. L’avviso è atto preordinato esclusivamente allo svolgimento della selezione, privo di funzionalità autonoma e incapace di radicare una posizione di interesse legittimo distinta dal diritto soggettivo finale alla nomina. La riserva di giurisdizione amministrativa dell’art. 63, comma 4, del T.U. riguarda solo le procedure di natura concorsuale, tra le quali quella in esame non rientra.
Il Tribunale richiama quindi l’orientamento che limita la giurisdizione di legittimità sugli atti di macro-organizzazione alle sole ipotesi in cui il rapporto di lavoro non costituisca l’effettivo oggetto del giudizio, ma solo lo sfondo rilevante (richiamati TAR Marche n. 326 del 2021, Cons. Stato n. 4719 del 2017 e TAR Latina n. 120 del 2024). Quando invece l’impugnazione dell’atto presupposto serve solo a privare di fondamento gli atti di gestione del rapporto, il petitum sostanziale attiene a tale gestione e l’unico giudice competente è quello ordinario, che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti.
Il Tribunale dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale civile di Cagliari, Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., assegnando il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione del giudizio, e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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