Demolizione e VINCA preventiva: no a sanatoria per opere in area SIC (C.G.A.R.S. n. 296 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale ha natura preventiva e va compiuta sul progetto dell’opera prima della sua realizzazione, sicché la sua assenza non può essere rimediata con una VINCA postuma. L’intervento eseguito in area SIC in difetto di VINCA, e per di più con ampliamento di superficie e volumetria rispetto al manufatto preesistente, esula dall’ambito di esclusione previsto dall’art. 3, lett. f), del D.A. Ambiente 30 marzo 2007 e resta privo di titolo edilizio. L’ordinanza di demolizione è espressione di potere vincolato e non richiede né la comunicazione di avvio del procedimento né un preventivo avvertimento all’autore dell’abuso, essendo le valutazioni di interesse pubblico compiute dal legislatore. Il comproprietario che non ha presentato la DIA né l’istanza di sanatoria non è destinatario degli atti di annullamento o di diniego e non è legittimato a impugnarli.
Il Fatto
Gli appellanti sono comproprietari per successione di un immobile rurale nel territorio di un Comune siciliano, ricadente in un sito di interesse comunitario. Per la sua ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione sono state presentate due DIA, nel 2014 e nel 2017. La prima è stata negata perché comportava modifica della categoria funzionale del fabbricato rurale, in contrasto con l’art. 6 della L.R. Sicilia n. 17/1994; la seconda è stata annullata perché priva di VINCA.
Con successiva ingiunzione di demolizione il Comune ha ordinato la rimozione delle opere realizzate senza titolo, senza nulla osta della Soprintendenza e dell’Ispettorato Forestale, senza autorizzazione del Genio civile e senza VINCA. L’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 16/2016 è stata respinta. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Gli appellanti hanno riproposto tutte le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima escluso la rimessione in termini per errore scusabile. La mancata indicazione dell’autorità e del termine di ricorso integra una mera irregolarità ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 e non determina l’illegittimità dell’atto. Nel caso concreto mancavano incertezze giustificative, perché il preavviso di rigetto aveva già enunciato l’intenzione di annullare la DIA ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e le relative motivazioni. Il ricorso avverso l’annullamento è pertanto irricevibile.
Quanto all’ingiunzione di demolizione, la Corte ha ribadito che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non la vizia, se è adeguatamente motivata con il richiamo alle opere abusive e alla normativa violata. Il provvedimento esprime un potere vincolato, che non richiede apporto partecipativo del privato. Nemmeno l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 impone un preventivo avvertimento: l’ordinanza deve solo assegnare un termine congruo per l’ottemperanza, presente nel caso di specie.
La Corte ha poi affrontato la VINCA. La valutazione di incidenza ha natura preventiva e non può essere effettuata su opere già realizzate, perché ciò vanificherebbe le finalità euro-unitarie e nazionali. L’esclusione invocata dagli appellanti, fondata sull’art. 3, lett. f), del D.A. Ambiente 30 marzo 2007, non opera: la norma si riferisce a manutenzione ordinaria o straordinaria, non a interventi con ampliamento di superficie, aumento di volumetria, modifica di sagoma o cambio di destinazione. L’istruttoria ha accertato che il manufatto rurale di circa mq 35 è stato demolito e ricostruito con ampliamento a circa mq 67 e mc 190, adibito ad abitazione. Gli appellanti non hanno provato l’assenza di incidenza negativa sul sito.
La Corte ha inoltre escluso la legittimazione degli altri comproprietari a impugnare l’annullamento della DIA e il diniego di sanatoria, atteso che solo uno di essi ha presentato le istanze. Richiamando la propria sentenza n. 161/2024, ha affermato che in assenza di istanza non c’è diniego e quindi non c’è legittimazione ad agire. Infine, l’onere di provare l’originaria destinazione abitativa del rudere gravava sui ricorrenti, che non lo hanno assolto. L’appello è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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