Requisito psichiatrico per direzione CSM valutato sulle funzioni concrete (Cons. Stato n. 3530 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della riserva agli psichiatri dell’incarico di direzione del Centro di Salute Mentale si verifica in prospettiva funzionale, avuto riguardo alle attività concretamente svolte dalla struttura e non alla natura, semplice o complessa, dell’unità organizzativa. In caso di strutture multidisciplinari va privilegiato l’accesso pluricategoriale, purché le funzioni direttive non comportino l’erogazione diretta di prestazioni medico-psichiatriche ma solo l’organizzazione e il coordinamento. Ove invece i compiti assegnati dalla pianificazione sanitaria abbiano natura assistenziale e diagnostica, la limitazione della partecipazione ai medici psichiatri è legittima. L’art. 4 del d.P.R. n. 484/1997 non impone la selezione in favore di una sola categoria professionale. Il rigetto dell’appello principale determina l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 indice un avviso interno per il conferimento dell’incarico quinquennale di responsabilità della Struttura Semplice Centro di Salute Mentale Trasimeno, riservato ai Dirigenti Medici a tempo indeterminato con anzianità di almeno cinque anni nella disciplina di Psichiatria ed equipollenti. L’incarico viene conferito a una dirigente medico con decorrenza dal 1° giugno 2023.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria impugna l’avviso, la nota di rigetto dell’istanza di annullamento d’ufficio e la deliberazione consiliare regionale del 1997 che riserva la direzione del centro al medico psichiatra. Il TAR Umbria, con sentenza n. 700/2023, respinge il ricorso. Propone appello il Consiglio dell’Ordine; l’Azienda sanitaria resistente, costituitasi, introduce appello incidentale sulle eccezioni preliminari respinte in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame su una questione unica: la legittimità della riserva del posto ai Dirigenti Medici psichiatri, con esclusione degli psicologi. L’appellante sostiene che la deliberazione consiliare regionale del 1997, quale piano regionale adottato in applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, avesse durata triennale e non potesse valere come lex specialis dopo la legge n. 3/2018 e l’art. 18 del CCNL Area sanitaria del 19 dicembre 2019.

La Sezione richiama i propri precedenti e la decisione del C.G.A.R.S. n. 544/2023, che hanno valorizzato la prospettiva funzionale: è dirimente l’analisi concreta dell’assetto organizzativo e dei compiti assegnati alla struttura, non la qualificazione formale dell’unità. L’art. 4 del d.P.R. n. 484/1997, si osserva, elenca le discipline entro cui scegliere le professionalità dirigenziali, ma non prescrive che la selezione per una struttura multidisciplinare sia limitata a una sola categoria.

Il principio di fondo resta quello dell’accesso pluricategoriale nelle strutture multidisciplinari, salvo che le funzioni direttive si esauriscano nell’organizzazione e nel coordinamento. Ragioni di maggior funzionalità rispetto all’interesse pubblico possono però orientare verso opzioni diverse, purché adeguatamente esplicitate.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che gli stessi compiti del Centro di Salute Mentale, quali descritti dal d.P.R. 1° novembre 1999 e richiamati dall’appellante, hanno natura assistenziale e operativa: attività diagnostica, definizione di programmi terapeutico-riabilitativi, consulenza psichiatrica, filtro sui ricoveri. Tali funzioni non sono riconducibili a compiti meramente organizzativi, e ciò giustifica la riserva in favore degli psichiatri.

Respinto l’appello principale, l’appello incidentale dell’Azienda sanitaria è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese della fase sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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