Revoca licenza commercio preziosi e audizione orale non obbligatoria (Cons. Stato n. 3528 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza per il commercio all’ingrosso di oggetti preziosi è legittima quando l’esercizio dell’attività avvenga in difetto del prescritto titolo abilitativo, comprendendo il titolo rilasciato esclusivamente il commercio all’ingrosso e non anche la vendita al dettaglio o online. La valutazione di inaffidabilità del titolare può fondarsi anche su un precedente illecito risalente nel tempo, che, a seguito di una nuova violazione, assume autonomo e diverso significato nell’apprezzamento attuale dei requisiti di cui all’art. 11 TULPS. Nel procedimento amministrativo non è configurabile un obbligo generalizzato di audizione orale dell’interessato, essendo sufficiente, ai fini del principio partecipativo, che questi sia posto in condizione di rappresentare per iscritto la propria posizione mediante la comunicazione degli elementi ostativi e la presentazione di osservazioni e memorie. La dedotta violazione delle garanzie partecipative non determina comunque l’annullamento del provvedimento quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il titolare di una società operante nel commercio di oggetti preziosi impugnava davanti al TAR Campania il decreto con cui la Questura aveva disposto la revoca della licenza per l’attività di commercio all’ingrosso svolta presso un centro orafo. La licenza, rilasciata nel 2018 e poi aggiornata a seguito della trasformazione societaria, era stata revocata all’esito di un controllo dal quale era emerso che l’interessato aveva esercitato vendita al dettaglio — e online — di oggetti preziosi in assenza del prescritto titolo autorizzatorio, in violazione della disciplina del TULPS.

Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative, per la carente comunicazione di avvio del procedimento e la mancata audizione, oltre al difetto dei presupposti e di motivazione. Il TAR respingeva il ricorso nel merito. Proponeva quindi appello, lamentando in particolare il vizio di ultrapetizione e la sostituzione della motivazione amministrativa, oltre alla sproporzione della misura e alla violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo ordine di censure, il Consiglio di Stato esclude che il TAR abbia integrato o sostituito la motivazione amministrativa. Il provvedimento di revoca risulta sorretto da un duplice apparato motivazionale: da un lato l’accertamento delle violazioni in materia di vendita online di oggetti preziosi in assenza del titolo, dall’altro il precedente illecito della medesima natura risalente al 2018. Il primo giudice ha quindi valorizzato elementi in fatto già emergenti dal provvedimento e dagli atti, senza sconfinare nella sostituzione dell’esercizio del potere. L’interessato era autorizzato alla sola vendita all’ingrosso, sicché la vendita online non rientrava nel perimetro della sua autorizzazione.

Quanto alla proporzionalità, la revoca è ritenuta congrua rispetto alla gravità delle violazioni e alla complessiva valutazione dell’affidabilità soggettiva, operata anche alla luce del precedente del 2018, legittimamente considerato ai fini dell’apprezzamento attuale dei requisiti richiesti dall’art. 11 TULPS. Non assume rilievo decisivo che quel precedente non avesse impedito il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni successive: a seguito della nuova violazione esso ha assunto un diverso e autonomo significato nella valutazione complessiva della condotta. La valutazione di inaffidabilità non è dunque né manifestamente irragionevole né sproporzionata, ma rientra nella discrezionalità amministrativa in materia di pubblica sicurezza.

Anche la doglianza sulle garanzie partecipative è infondata. Richiamando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il Collegio ricorda che la violazione delle garanzie partecipative non comporta annullamento quando risulti con immediatezza che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso concreto, poi, alcuna violazione è ravvisabile in fatto: l’appellante è stato reso edotto del procedimento e vi ha partecipato, mentre ciò che assume lesivo è solo la mancata audizione personale. L’ordinamento non riconosce un diritto all’audizione orale come regola generale: gli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e il TULPS assicurano il contraddittorio mediante forme di interlocuzione scritta. Il Collegio conforta tale lettura con il raffronto al procedimento di informazione antimafia, ove l’audizione è mera facoltà del Prefetto (Cons. St., sez. III, n. 4447 del 2020). Nel caso di specie, la natura oggettiva e documentale delle contestazioni non rendeva indispensabile l’audizione, né in questa sede sono stati offerti elementi ulteriori che essa avrebbe potuto apportare.

Infine, la motivazione del decreto, nella parte in cui valorizza l’affidabilità e la buona condotta, la non episodicità delle violazioni e l’irrilevanza del principio di buona fede ai fini della valutazione amministrativa, è giudicata congrua e coerente con i principi giurisprudenziali richiamati (Cons. Stato, sez. III, n. 1309 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 2517 del 2021), escludendo il dedotto difetto di motivazione. L’appello è respinto e le spese del grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *