Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (Cons. Stato n. 3521 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando sopravviene un assetto di interessi ostativo alla realizzazione del bene della vita ambito, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. La fattispecie si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che postula il pieno soddisfacimento dell’interesse azionato e la conseguente attitudine al giudicato sostanziale. La declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. non preclude l’esame del merito ai fini della regolazione delle spese, che segue il criterio della soccombenza virtuale, apprezzata secondo una sommaria delibazione della pretesa. L’incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, riguarda la prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune oggetto dello scioglimento.
Il Fatto
La Sottocommissione Elettorale Circondariale di un Comune campano ricusava una lista di candidati per l’incandidabilità del candidato alla carica di Sindaco, dichiarata con sentenza del Tribunale di Avellino dell’8 luglio 2024, confermata con decreto della Corte di appello di Napoli del 26 novembre 2024 e passata in giudicato, in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni.
Il candidato impugnava la delibera davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 794 del 2026 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, escludendo la disparità di trattamento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Proponeva appello l’originario ricorrente; nelle more dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, confermando la rinuncia con memoria depositata il 4 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ne prende atto ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Il percorso argomentativo si concentra sulla distinzione rispetto all’art. 34 c.p.a.: la cessazione della materia del contendere presuppone la realizzazione piena dell’interesse sostanziale e consente di ottenere il bene della vita ambito; l’improcedibilità presuppone invece un assetto sopravvenuto ostativo al conseguimento del bene, che rende inutile la prosecuzione del giudizio.
La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2224 del 2021 per la portata differenziata delle due pronunce sul piano del giudicato: solo la sentenza di cessazione, in quanto di merito, accerta in modo incontrovertibile l’assetto satisfattivo sopravvenuto. Cita inoltre Cons. Stato, Sez. II, n. 1227 del 2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1332 del 2016 sul requisito della soddisfazione piena e irretrattabile, nonché Cons. Stato, Sez. IV, n. 5402 del 2009 sull’inutilità definitiva della pronuncia.
Quanto alle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che il processo avrebbe avuto secondo una sommaria delibazione del merito, richiamando Cons. Stato n. 7214 del 2022. Ritiene corretta la sentenza impugnata: la ricusazione della lista è stata disposta in applicazione della sentenza del Tribunale di Avellino, divenuta definitiva, e le contestazioni sulla incandidabilità e sullo scioglimento sono conseguentemente inammissibili.
La giurisprudenza di settore, secondo Cons. Stato n. 3087 del 2018, conferma che la misura riguarda la prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune oggetto dello scioglimento, coerentemente con la ratio della sanzione e con la sua estensione a due turni elettorali ad opera del d.l. n. 113/2018. Non è configurabile disparità di trattamento, mancando la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni. La questione costituzionale è superata, perché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1747 del 2015, hanno qualificato la misura come rimedio di extrema ratio a tutela del buon andamento e della credibilità delle amministrazioni locali.
L’appello è quindi dichiarato improcedibile, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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