Dirigente medico, difetto di interesse e prova di resistenza nella selezione per incarichi a tempo determinato (TAR Sicilia n. 3779 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella selezione per soli titoli finalizzata alla formazione di un elenco da cui attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, nelle more dell’espletamento delle ordinarie procedure di reclutamento a tempo indeterminato, il candidato che impugni la graduatoria è tenuto a superare la prova di resistenza. Il giudizio di inammissibilità per difetto di interesse discende dalla dimostrazione che, anche in caso di accoglimento, la posizione in graduatoria cui il ricorrente aspira non gli consentirebbe di conseguire il bene della vita, perché la chiamata dall’elenco è destinata a esaurirsi prima della definizione del concorso ordinario. Il difetto di interesse alla domanda annullatoria travolge anche l’interesse a fini risarcitori, poiché la perdita di chance presuppone la possibilità di un utile conseguimento del bene della vita e richiede un apprezzamento di elevata probabilità, prossima alla certezza, del suo trasformarsi in reale beneficio.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta dall’ASP di Messina per la formazione di un elenco da cui trarre dirigenti medici di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, in relazione alla vacanza di due posti presso la relativa struttura complessa. La selezione era stata bandita espressamente nelle more dell’attivazione e definizione delle procedure ordinarie di reclutamento a tempo indeterminato.
Collocata al 17° posto nella prima graduatoria, poi rettificata, e al 27° posto nella nuova graduatoria approvata nel 2024, la ricorrente impugnava gli atti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, dolendosi in particolare della composizione della commissione, dei criteri di valutazione dei titoli e del mancato riconoscimento di parte del punteggio. L’ASP eccepiva, tra l’altro, il difetto di interesse, osservando che l’eventuale avanzamento al 14° posto non le avrebbe comunque consentito l’assunzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione dell’amministrazione e dichiara i ricorsi inammissibili per difetto di interesse, ciò che consente di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti graduati in posizione anteriore.
Il ragionamento muove dalla natura della procedura: la selezione è stata indetta per la formazione di un elenco da cui attingere nelle more delle procedure ordinarie di reclutamento, in relazione a due soli posti. La posizione cui aspira la ricorrente, cioè il 14° posto, non è quindi tale da consentirle l’assunzione.
La Corte valorizza le difese dell’amministrazione, secondo cui le procedure ordinarie erano in corso di svolgimento, vi aveva partecipato la stessa ricorrente e sarebbero state definite in tempi brevi, presumibilmente prima della scadenza degli incarichi provvisori dei primi due classificati. Da ciò deriva che la chiamata dei candidati successivi ai due già assunti, undici in caso di accoglimento e ventiquattro in caso contrario, non sarebbe avvenuta: i ricorsi non superano la prova di resistenza.
Quanto all’interesse a fini risarcitori, il Tribunale richiama Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 25442 del 2024, che a sua volta rinvia a un orientamento consolidato (Cass. n. 11165 del 2018, Cass. n. 11906 del 2017, Cass. n. 19604 del 2016, Cass. n. 11353 del 2010, Cass. n. 4052 del 2009, Cass. n. 4014 del 2016). La perdita di chance richiede l’apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio, in termini di elevata probabilità, prossima alla certezza. L’impossibilità di conseguire utilmente il bene della vita, da cui discende il difetto di interesse alla domanda annullatoria, rende dunque assente anche l’interesse risarcitorio.
I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’andamento della vicenda, caratterizzato dalla rinnovazione di fasi procedimentali e dall’emissione di diverse graduatorie.
Nota della Redazione
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