Informativa prefettizia ex art. 89 bis e autonomia dal giudizio penale (TAR Sicilia n. 3778 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rischio di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informativa antimafia va accertato con un giudizio probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, senza attingere la certezza tipica dell’accertamento penale: è sufficiente che il pericolo risulti più probabile che non. La valutazione prefettizia è autonoma rispetto all’esito del procedimento o del processo penale, poiché l’informativa non accerta responsabilità ma anticipa la soglia di difesa sociale. Ai sensi dell’art. 89 bis d.lgs. n. 159/2011 il Prefetto può emettere l’informativa anche quando sia richiesta la comunicazione, se ravvisa tentativi di infiltrazione: ne deriva un effetto di assorbimento per cui l’informativa equivale alla comunicazione. La decadenza dalla concessione di suolo pubblico che ne consegue è atto vincolato. L’omessa comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 è legittima se l’amministrazione pondera celerità, gravità degli indizi e non occasionalità dell’agevolazione, ritenendo la collaborazione procedimentale inutile e pregiudizievole.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale di coltivazione e vendita itinerante di prodotti ortofrutticoli, chiede l’annullamento dell’informativa antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura. L’atto nasce su richiesta di comunicazione del Comune, nell’ambito di un procedimento per la concessione di suolo pubblico destinato a un banco di vendita.

Il provvedimento fonda la prognosi di rischio sul vincolo di parentela con un cugino già condannato per associazione di tipo mafioso e sottoposto a sorveglianza speciale, nonché sulla cointeressenza economica nella compagine di una società operante nel medesimo settore e sull’ospitalità offerta al congiunto mentre questi si sottraeva alla custodia cautelare. Il TAR del Veneto, originariamente adito, declina la competenza; il ricorso è riassunto davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio della discussione in attesa del parallelo procedimento penale per favoreggiamento. L’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo per casi eccezionali, non ravvisabili quando il motivo addotto è ipotetico. Osta, in ogni caso, l’autonomia della valutazione prefettizia rispetto all’esito penale, confermata dal richiamo a Cons. Stato sez. III n. 5271 del 2024: gli elementi posti a base dell’informativa possono essere non penalmente rilevanti o già oggetto di proscioglimento.

Sul primo motivo, la relata depositata attesta la notifica a mano con indicazione di data e ora; la tempestiva instaurazione del giudizio comprova comunque il raggiungimento dello scopo.

Il nucleo centrale riguarda l’uso dell’informativa in luogo della comunicazione richiesta. Il Collegio ricostruisce il criterio di alternatività tra i due istituti e la deroga espressa dell’art. 89 bis d.lgs. n. 159/2011, che abilita il Prefetto a emettere l’informativa quando ravvisi tentativi di infiltrazione. Ne deriva un effetto di assorbimento che equipara l’informativa alla comunicazione, come chiarito da Cons. Stato, sez. I, Parere n. 3088 del 2015, secondo cui anche nelle attività private soggette a mera autorizzazione l’infiltrazione inquina l’economia legale e altera la concorrenza. Il meccanismo è stato ritenuto conforme a ragionevolezza dalla Corte cost. n. 57 del 2020. La decadenza dalla concessione è atto vincolato, con fonte negli artt. 89 bis, 91 e 92 d.lgs. n. 159/2011.

Sul difetto di istruttoria, il TAR ribadisce il criterio del più probabile che non e la valorizzabilità di rapporti di parentela e cointeressenza, richiamando Cons. Stato sez. III n. 7796 del 2024 e n. 5227 del 2023: la struttura clanica della mafia rende rilevanti convivenza, legami economici e coinvolgimento nei medesimi fatti. Nel caso concreto il quadro indiziario — parentela, quote societarie, ospitalità al latitante, contesto territoriale e settore economico — risulta grave, preciso e concordante. Le allegazioni difensive sono smentite dagli atti: la sede dell’impresa coincide con la residenza nel medesimo Comune, e l’acquisto di quote nel 2022 contraddice la tesi dell’estinzione societaria.

Quanto alle garanzie partecipative, l’art. 92, comma 2 bis non è violato se la ponderazione tra celerità, gravità degli indizi e non occasionalità dell’agevolazione induce a ritenere la collaborazione inutile e pregiudizievole (Cons. Stato sez. III n. 4206 del 2024). La censura sull’accesso è infine priva di pregio, non essendo provata la richiesta né formulata istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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