Limite di età dei dirigenti medici e riforma Fornero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7490 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego il limite massimo di età lavorativa e il requisito anagrafico di accesso alla pensione costituiscono nozioni distinte, attinenti rispettivamente al rapporto di lavoro e al rapporto previdenziale, senza interferenza reciproca. L’innalzamento dei requisiti pensionistici operato dall’art. 24 d.l. n. 201/2011 non modifica il limite massimo di permanenza in servizio, che per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale resta fissato al compimento del 65° anno di età dall’art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992. Il trattenimento in servizio oltre tale soglia è consentito, su istanza dell’interessato, solo per maturare il 40° anno di servizio effettivo e nei limiti del 70° anno. Ne consegue che il dirigente che abbia già perfezionato i requisiti pensionistici alla data del collocamento a riposo non può invocare un diritto potestativo alla permanenza in servizio.
Il Fatto
Un dirigente medico di una unità operativa complessa ospedaliera impugnava il provvedimento con cui l’Azienda sanitaria locale lo aveva collocato a riposo al compimento del 65° anno di età, dopo 40 anni di servizio effettivo. Il ricorrente rivendicava il diritto potestativo a restare in servizio fino al conseguimento dell’anzianità contributiva massima di 42 anni e 10 mesi, sostenendo che la determinazione aziendale che aveva respinto la sua istanza fosse illegittima.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia, escludendo la configurabilità di un diritto potestativo al prolungamento del rapporto alla luce del regime speciale dettato per i dirigenti medici. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra età lavorativa massima ed età pensionabile. La prima segna il limite oltre il quale non è consentito lavorare alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; la seconda individua il requisito anagrafico per accedere alla pensione. Si tratta di nozioni che operano su piani separati, senza reciproca interferenza, come già affermato dalla Sez. L n. 14267 del 2022.
Il limite massimo di età lavorativa per i dipendenti statali resta fissato al 65° anno dall’art. 4 d.P.R. n. 1092/1973 e, per il personale sanitario, dall’art. 53 d.P.R. n. 761/1979. Tale soglia non è stata elevata dall’innalzamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia disposto dalla riforma del 2011, perché quella norma è intervenuta sulla sola disciplina pensionistica.
L’art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 22 legge n. 183/2010, fissa al 65° anno il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici, compresi i responsabili di struttura complessa, prevedendo la possibilità di permanere in servizio, su istanza dell’interessato, fino al 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età. La Corte richiama la sentenza della Corte cost. n. 33/2013, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto nella parte in cui non consentiva al personale di restare in servizio, ove non avesse maturato l’anzianità minima per la pensione, fino al conseguimento di tale anzianità e non oltre il 70° anno.
Nel caso concreto il dirigente aveva già maturato 40 anni di servizio effettivo alla data di decorrenza della pensione, quando aveva compiuto 67 anni e 3 mesi. La permanenza in servizio non era quindi necessaria a conseguire il diritto a pensione, avendo egli perfezionato i requisiti pensionistici. Per questa ragione la Corte territoriale ha correttamente escluso la conferenza del richiamo alle pronunce della Corte cost. n. 33/2013 e n. 111/2017, che concernevano ipotesi diverse di prolungamento finalizzato al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.
La Corte ribadisce che il collocamento a riposo d’ufficio resta obbligatorio al 65° anno, salvo che il superamento del limite serva a consentire il perfezionamento del diritto a una prestazione pensionistica, senza eccezione alcuna per i responsabili di struttura complessa. Né vale la doglianza sulla supposta disparità di trattamento rispetto ad altro dirigente, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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