Mandato irrevocabile nell’interesse del terzo non attribuisce azione al terzo (Cass. civ. Sez. III n. 12604 del 08.05.2024)
nel testo la sentenza impugnata è qualificata come emessa dalla “Corte d’appello di Milano” e la decisione finale è resa “nella camera di Consiglio della Terza Sezione” senza indicazione esplicita del dispositivo della camera di consiglio.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Il mandato conferito anche nell’interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 cod. civ. e, in difetto di uno specifico patto tra mandante e mandatario, non attribuisce al terzo il diritto di pretenderne l’esecuzione dal mandatario. Esso produce unicamente l’effetto dell’irrevocabilità ex art. 1723, secondo comma, cod. civ., perché il mandatario all’incasso non assume alcuna obbligazione verso il terzo e, eseguendo il mandato, adempie soltanto l’obbligazione assunta nei confronti del mandante.
Il Fatto
Una società, appaltatrice di lavori di edificazione, conviene dinanzi al Tribunale la banca, unitamente ai propri soci e fideiussori, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento della banca alle obbligazioni assunte con un mandato di pagamento conferitole da una cooperativa committente. I ricorrenti deducono di aver proseguito i lavori confidando nell’impegno della banca a corrispondere il 90 per cento di quanto dovuto sugli stati di avanzamento, impegno rimasto inattuato.
Il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione attiva della società, dei soci e dei fideiussori, qualificando il mandato come irrevocabile nell’interesse del terzo. La Corte d’appello conferma la decisione, escludendo che il terzo possa pretendere l’esecuzione del mandato in assenza di un patto d’obbligo. Propongono quindi ricorso per cassazione i soccombenti con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamenta l’omesso esame di un fatto storico ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. In via assorbente opera il limite di deducibilità del vizio in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ.: il ricorrente avrebbe dovuto confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, ciò che non risulta avvenuto.
La Corte ribadisce che non costituiscono fatti storici suscettibili di omesso esame le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori già valutati, la moltitudine di circostanze o il vario insieme dei materiali di causa, né i motivi di appello. Il ricorso, inoltre, censura una sequela di atti, che non integra di per sé la nozione di fatto storico. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, il Collegio ricorda che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto e non può verificare l’inconferenza fattuale delle argomentazioni del giudice di merito.
La qualificazione del contratto come mandato anche nell’interesse del terzo costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici. La Corte territoriale ha applicato la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 25221 del 2023, secondo cui il mandato conferito anche nell’interesse del terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo e non attribuisce a quest’ultimo il diritto all’esecuzione, producendo solo l’irrevocabilità.
Gli altri motivi sono parimenti respinti. Il secondo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: l’esame nel merito di censure già ritenute inammissibili è un obiter dictum non impugnabile, in linea con Sezioni Unite n. 3840 del 2007. Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell’autosufficienza, non avendo i ricorrenti riprodotto il contenuto della domanda asseritamente nuova, secondo i criteri di Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il quarto, che denuncia motivazione apparente, è infondato, avendo la Corte d’appresso reso un iter argomentativo completo e intellegibile. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e agli accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.