Il giudicato sul calcolo dei fondi non opera per le annualità successive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3106 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, l’efficacia del giudicato sugli effetti permanenti del rapporto incontra un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto o in diritto, che siano ostativi alla produzione di effetti futuri. Tale limite ricorre quando la struttura della fattispecie esiga la valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate: è il caso delle voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria, come la retribuzione di risultato, attribuite sulla base di fondi determinati annualmente dalla contrattazione collettiva e destinati ad essere uniformi per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla corretta quantificazione del fondo per un determinato periodo non dispiega effetti automatici per le annualità successive, dovendo il lavoratore allegare e dimostrare i distinti fatti costitutivi del proprio diritto. Per “quote storiche” del fondo ex art. 61 CCNL 5.12.1996 devono intendersi quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda prima dell’applicazione della norma collettiva.
Il Fatto
Alcuni dirigenti sanitari non medici della Ausl Toscana Nord Ovest agivano in giudizio per ottenere la rideterminazione, in senso più favorevole, dell’ammontare del fondo per la retribuzione di risultato e le conseguenti differenze retributive per il periodo 2008-2018. I ricorrenti lamentavano che l’Azienda aveva continuato ad applicare i criteri dell’accordo decentrato regionale toscano del 1992, anziché quelli previsti dagli artt. 57 ss. d.P.R. 384/1990, richiamati dall’art. 61 CCNL Sanità 1996.
Essi invocavano il giudicato formatosi, tra le stesse parti, sulla medesima questione ma con riguardo al periodo 2000-2007, all’esito della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 36/2022, resa in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 3134/2019 e confermata da Cass. n. 11726/2025. Rigettata la domanda in primo grado e in appello, proponevano ricorso per cassazione, cui l’Azienda resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso principale, incentrati sulla pretesa efficacia ultra annuale del giudicato sul “diritto stipite”, ossia sulle modalità di calcolo del fondo. Ha escluso che il giudicato formatosi per le annualità 2000-2007 potesse operare automaticamente per il periodo successivo, attesa la struttura della fattispecie retributiva in esame.
La regolazione collettiva, ha osservato la Corte, non consente di ipotizzare che i fondi possano essere, nella loro determinazione annuale, di misura differenziata per singoli lavoratori. I fondi esprimono il coacervo da suddividere e sono destinati a confluire in un ammontare unitario e uniforme per tutti coloro che partecipano al riparto. Attribuire effetto di durata al giudicato formatosi per taluni significherebbe affermare che il fondo degli anni successivi avrebbe misure differenziate a seconda dei lavoratori, alterando l’intera dinamica della voce retributiva e ponendosi contro il sistema di controllo della spesa e di trasparenza che governa la materia.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui, nei rapporti di durata, l’autorità del giudicato incontra un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, che ricorrono quando la struttura della fattispecie richieda la valutazione ex novo delle situazioni giuridiche interessate. Ha precisato che resta ferma l’azione del lavoratore per accertare, rispetto a ogni determinazione annuale, il corretto ammontare della voce retributiva dovuta, ma senza possibili effetti “di durata”.
Con riguardo alle modalità di calcolo del fondo, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento — formatosi in rimeditazione di Cass. n. 3134/2019 — per cui le “quote storiche” indicate dall’art. 61 CCNL 1996 sono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti prima dell’applicazione della norma collettiva. Tale interpretazione è confermata dall’accordo di interpretazione autentica dell’12 luglio 2001 e dalla natura di quota massima spendibile attribuita alle quote storiche. Ha pertanto rigettato entrambi i motivi del ricorso principale.
Quanto al ricorso incidentale concernente la compensazione delle spese disposta dalla Corte territoriale, la Cassazione lo ha disatteso, ravvisando nella novità e complessità della questione — relativa alla portata delle pronunce tra le stesse parti ma riguardanti annate precedenti — una valida giustificazione della compensazione stessa. Ha infine compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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