Inammissibile il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis (Cass. civ. Sez. II n. 10048 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva. Non sussiste pertanto alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che l’abbia formulata a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura come fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti di riesame sulla proposta. Il ricorso deciso in conformità alla proposta è inammissibile, con applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Il Fatto
Il controricorrente aveva evocato in giudizio il ricorrente davanti al Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo la restituzione di un terreno con soprastante fabbricato rurale. Il convenuto era subentrato nella posizione del dante causa, titolare di un rapporto di comodato cessato per morte. La domanda di usucapione proposta dal convenuto era stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, rigettò il gravame. Il soccombente propose ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. per avere la Corte distrettuale qualificato la domanda come azione di rivendicazione anziché di restituzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il collegio prende atto della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024. Da essa ricava che non sussiste incompatibilità tra il magistrato che ha formulato la proposta di definizione accelerata e la composizione del collegio decidente. La proposta non ha funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva.
Il collegio esclude altresì che la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente costituisca fase autonoma del giudizio di legittimità. La sequenza non è caratterizzata da contenuti e finalità di riesame della proposta stessa.
Nel merito, con l’unico motivo il ricorrente censura la qualificazione della domanda operata dal giudice di appello. La proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha ritenuto il motivo inammissibile e/o manifestamente infondato. Il giudice di merito aveva osservato che il ricorrente era subentrato nella medesima posizione del dante causa, comodatario, e aveva qualificato la domanda come azione di restituzione, in quanto fondata sulla cessazione del rapporto di comodato.
La Corte richiama il principio per cui va distinta l’ipotesi di omesso esame di una domanda da quella di censura dell’interpretazione datane dal giudice del merito. Nel primo caso si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e la Corte procede all’esame diretto degli atti. Nel secondo, l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sicché in sede di legittimità si controlla solo la correttezza della motivazione.
Il collegio condivide il contenuto della proposta e rileva che la memoria della parte controricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al controricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese. Poiché la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna a una somma ulteriore in favore del controricorrente e a una somma in favore della cassa delle ammende. È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.