Diritto alla mensa per il turnista correlato all’intervallo oltre le sei ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22478 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla mensa del dipendente turnista, previsto dall’art. 29, comma 2, del CCNL comparto Sanità del 7.4.1999 come modificato ed integrato il 20.9.2001, va interpretato in combinato disposto con l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003. Ne deriva che il diritto alla consumazione del pasto coincide con il diritto alla pausa e che l’intervallo previsto dalla norma contrattuale è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro giornaliero. Il riconoscimento del diritto alla mensa non presuppone quindi l’accertamento dell’impossibilità, per il dipendente, di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro, essendo sufficiente che l’orario giornaliero ecceda le sei ore. Sussiste pertanto il diritto ai buoni pasto, o al relativo controvalore in denaro, per il turnista che non possa fruire del servizio mensa per ragioni organizzative.
Il Fatto
La vicenda riguarda un dipendente turnista di una azienda ospedaliera che ha chiesto il riconoscimento del diritto all’erogazione dei buoni pasto, o al pagamento di un controvalore in denaro quantificato per ogni turno eccedente le sei ore, oltre alla condanna della struttura sanitaria datrice al pagamento delle somme non corrisposte.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’Appello di Messina ha confermato la decisione, ritenendo che il diritto alla pausa previsto dalla disciplina contrattuale coincidesse con il diritto alla consumazione del pasto e quindi con il diritto alla mensa. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre la lavoratrice, pur intimata, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale e dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel leggere la clausola contrattuale in combinato disposto con la norma legale. Secondo la tesi dell’azienda, il diritto alla mensa non poteva ritenersi coincidente con il diritto alla pausa, ma doveva correlarsi esclusivamente alla circostanza, nella specie non verificatasi, che l’orario osservato non consentisse al dipendente di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento consolidato, già espresso nei confronti della medesima azienda con Cass. n. 5547/2021 e in precedenza con Cass. n. 31137/2019.
Da tale orientamento discende che la disposizione contrattuale è correttamente interpretata nel senso del collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro. Tale collegamento è operato anche in sede legislativa, dove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro.
Il diritto alla mensa non dipende dunque dalla dimostrazione dell’impossibilità di consumare il pasto fuori dall’ambiente di lavoro, ma dal superamento della soglia oraria giornaliera fissata dalla disciplina contrattuale e legale. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver la lavoratrice svolto alcuna attività difensiva. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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