Compensazione delle spese per “peculiarità della vicenda”: la formula generica integra motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15280 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, la regola della soccombenza di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e la compensazione di cui al comma 2 della medesima disposizione sono costruite in termini di norma generale-norma eccezionale. La deroga alla soccombenza è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate con un’argomentazione logica e coerente. Il riferimento alla mera “peculiarità” della fattispecie, per la sua assoluta genericità, è inidoneo a esprimere concreti profili di eccezionalità e gravità, integrando l’ipotesi della motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come ridotto al minimo costituzionale dalle Sezioni Unite. La prescrizione della pretesa impositiva, essendo causa di estinzione dell’obbligazione non imputabile al contribuente, non costituisce elemento di oggettiva difficoltà interpretativa che giustifichi la compensazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno d’imposta 2013. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello, ravvisando l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, già accertata con giudicato esterno in sede di impugnativa dell’avviso di accertamento e dell’ingiunzione di pagamento sottesi al medesimo fermo. Il giudice d’appello compensava integralmente le spese di lite facendo riferimento alla peculiarità della vicenda processuale e all’accoglimento per assorbenti ragioni non incidenti sul merito della pretesa.
Avverso la sentenza, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la motivazione apparente e tautologica della decisione sulle spese, non risultando indicati i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla legge. Il concessionario della riscossione rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il quadro normativo di riferimento. La regolamentazione delle spese nel processo tributario è disciplinata dall’art. 15 d.P.R. n. 546/1992, il cui secondo comma, nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, in conformità all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. come modificato dal d.l. n. 132/2014 e ampliato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
La giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della compensazione (Cass. n. 24502/17; Cass. n. 19613/17), richiede che le ragioni gravi ed eccezionali siano espressamente indicate in sentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022). Il rapporto tra la regola della soccombenza e la sua deroga è costruito in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la compensazione deve essere sorretta da una motivazione logica e coerente, la cui assenza configura un vizio di violazione di legge o un’ipotesi di nullità della sentenza per motivazione apparente (Cass. n. 20755/2025; Cass. n. 9878/2025).
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 19881/2014 e n. 8053/2014, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e concerne solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa. Nel caso di specie, il riferimento alla mera “peculiarità” della fattispecie è stato ritenuto una formula assolutamente generica, inidonea a esprimere i necessari profili di eccezionalità e gravità (in tal senso Cass. n. 26956/2019; Cass. n. 8919/15).
La Corte ha inoltre escluso che l’accoglimento per “assorbenti ragioni” possa integrare la specificazione richiesta, tanto più che la prescrizione della pretesa risultava già accertata da un giudicato esterno. La prescrizione è causa di estinzione dell’obbligazione non imputabile al contribuente, che è anzi obbligato ad agire per evitare il consolidarsi di una pretesa ormai estinta (Cass. n. 26282/2025; Cass. n. 6059/17). Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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