Emersione ex art 103 e onere probatorio del rapporto di lavoro (TAR Campania n. 407 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari ex art. 103 d.l. n. 34/2020, il fatto storico da verificare è l’effettiva esistenza, ancorché irregolare, del rapporto di lavoro. La dichiarazione di disconoscimento resa dal datore di lavoro, unico titolare dell’atto di iniziativa procedimentale, ha una valenza probatoria privilegiata e può essere superata solo con un circostanziato apparato probatorio contrario. L’onere di provare l’esistenza del rapporto grava su chi ne afferma la sussistenza, secondo il principio di vicinanza della prova, trattandosi di fatto ricadente nella sua sfera di dominio. L’archiviazione del procedimento penale disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato non scalfisce la dichiarazione posta a base della denunzia-querela. Il mancato assolvimento di tale onere preclude l’esercizio dei poteri officiosi di prova e rende infondata la domanda.

Il Fatto

Un cittadino straniero presentava, tramite una datrice di lavoro italiana, domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Nel dicembre 2022 la datrice di lavoro decedeva. Successivamente il ricorrente apprendeva, a seguito di accesso agli atti, che la pratica era stata archiviata in ragione di una denunzia-querela con cui la medesima datrice, già nel luglio 2021, aveva disconosciuto due istanze di emersione presentate a suo nome.

Il ricorrente impugnava il decreto di archiviazione del 24 agosto 2023. L’Amministrazione, in autotutela, adottava un nuovo provvedimento negativo l’8 gennaio 2024. Avverso quest’ultimo il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, valorizzando la dichiarazione della figlia della datrice e l’archiviazione del procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo. Il nuovo provvedimento reiettivo ha superato e assorbito l’atto impugnato, determinandone la cessazione dell’efficacia lesiva e facendo venir meno l’interesse a ricorrere, con conseguente declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

Passando ai motivi aggiunti, il TAR ritiene che il riesame si sia svolto nel rispetto del contraddittorio, previo preavviso di rigetto, avendo avuto ad oggetto l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. L’Amministrazione ha valorizzato la denunzia-querela con cui la datrice ha disconosciuto le due istanze. Tale dichiarazione di scienza, promanando dall’unico soggetto legittimato all’iniziativa procedimentale, assume valenza probatoria privilegiata.

Non assumono rilievo dirimente gli elementi addotti dal ricorrente. L’archiviazione del procedimento penale è intervenuta per essere rimasti ignoti gli autori del reato, ragione inidonea a sconfessare la dichiarazione. La dichiarazione della figlia, resa solo nel novembre 2023 e mai introdotta nel procedimento penale, si limita a riferire di un generico aiuto prestato dal ricorrente. Il numero stesso delle istanze presentate a nome dell’anziana datrice ne incrina la verosimiglianza.

Il Collegio richiama il principio di vicinanza della prova: gravava sul ricorrente, parte del rapporto asserito, provare l’esistenza dello stesso, precisandone contenuti, modalità e durata. La morte della datrice costituisce circostanza di forza maggiore di cui il ricorrente, rimasto inerte per oltre tre anni, deve patire le conseguenze. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio rende inammissibile la richiesta di esercizio dei poteri officiosi ex art. 63 c.p.a. e art. 210 c.p.c. I motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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