Il disboscamento abusivo non fa perdere all’area la qualifica di bosco (TAR Toscana n. 1434 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Un’area già boscata non perde la qualifica di bosco per effetto di interventi di taglio operati dall’uomo in assenza o in difformità dei titoli abilitativi. La normativa nazionale e regionale assimila espressamente al bosco le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea o arbustiva a causa di interventi antropici, utilizzazioni forestali o trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni. La classificazione ai fini della tutela forestale è autonoma rispetto alla sussistenza del vincolo paesaggistico: l’esclusione di quest’ultimo non incide sulla riconducibilità dell’area alla nozione di bosco. L’Amministrazione può disporre supplementi istruttori e annullare in autotutela la precedente deperimetrazione, entro il termine di dodici mesi, quando emergano elementi nuovi che evidenziano una falsa rappresentazione dei luoghi.
Il Fatto
Il Comune di Monte Argentario, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 21 L.R.T. n. 65/2014, ha ridisegnato la cartografia delle aree boscate del territorio. Nell’ambito di tale revisione ha accolto l’istanza di una proprietaria diretta a escludere dal perimetro del bosco alcuni terreni, valorizzati come non coperti da vegetazione arborea.
Un vicino proprietario ha impugnato la delibera davanti al TAR Toscana, deducendo che sull’area si erano succeduti interventi di disboscamento abusivi. Il Comune ha avviato approfondimenti istruttori, dapprima con il geologo già incaricato e poi con una società esterna dotata di competenze agronomo-forestali. All’esito ha annullato in autotutela la delibera nella parte relativa ai terreni. La proprietaria ha impugnato l’annullamento; i due ricorsi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso della proprietaria. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela non determina illegittimità, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990. La ricorrente, peraltro, era venuta a conoscenza del procedimento e aveva formulato contestazioni generiche, senza offrire elementi utili a smentire la presenza del bosco.
Il TAR riconosce all’Amministrazione il potere di rideterminarsi quando emergano circostanze nuove. La denuncia e il ricorso del vicino costituivano elementi rilevanti che giustificavano il supplemento istruttorio. L’annullamento è intervenuto entro il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990. La perizia esterna, basata sul raffronto delle aerofotogrammetrie 2010-2024 e sul sopralluogo, ha dimostrato che nel 2010 l’area era inequivocabilmente boscata e che il soprassuolo è stato progressivamente ridotto con tagli non autorizzati.
Il Collegio respinge le doglianze sull’affidamento dell’incarico: l’esecuzione anticipata delle attività è consentita se l’incarico viene poi perfezionato, e le eventuali irregolarità procedurali non scalfiscono l’attendibilità dei risultati. Quanto alla nozione di bosco, il TAR richiama l’art. 2, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 227/2001, l’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 34/2018 e l’art. 3, comma 3, L.R.T. n. 39/2000: tutti assimilano al bosco le aree private della vegetazione per intervento dell’uomo. Ammettere il contrario significherebbe legittimare un intervento contra legem e consolidarne gli effetti.
È inconferente il richiamo all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004: la norma esclude al massimo il vincolo paesaggistico, senza incidere sulla qualificazione forestale. Il ricorso della proprietaria è in parte rigettato e in parte improcedibile. Il ricorso del vicino è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata annullata la delibera impugnata.
Nota della Redazione
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