Ricorso avverso bandi ATA inammissibile se non impugna atti presupposti (TAR Toscana n. 1433 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso i bandi regionali che riproducono pedissequamente la disciplina dettata da atti ministeriali presupposti è inammissibile se tali atti non siano stati impugnati. La clausola di epigrafe che estende l’impugnazione agli atti presupposti, connessi e conseguenti costituisce formula di mero stile, priva di attitudine a individuare l’oggetto del gravame. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla contestazione dei bandi, quali provvedimenti generali di macro-organizzazione lesivi dell’interesse legittimo ad un’equa valutazione dei titoli. L’accoglimento del ricorso avverso i soli decreti attuativi non consentirebbe al ricorrente di conseguire il risultato sperato, perché il criterio del punteggio differenziato resta imposto dalla normativa presupposta non contestata.

Il Fatto

Due candidati, inseriti nelle graduatorie permanenti per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili di assistente amministrativo e di operatore dei servizi agrari del personale ATA, avevano svolto il servizio militare di leva dopo il diploma di maturità e non in costanza di nomina. Per tale titolo i bandi dell’USR Toscana riconoscevano 0,50 punti complessivi, mentre il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego era valutato 0,05 punti per mese.

I ricorrenti hanno impugnato i decreti direttoriali USR Toscana nn. 156 e 158 dell’8 maggio 2024 e le conseguenti graduatorie di istituto, lamentando il trattamento deteriore riservato al servizio svolto fuori nomina e la propria collocazione peggiorativa. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e la competenza del TAR Lazio, confermando nel merito la legittimità dei bandi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. I bandi regionali impugnati sono provvedimenti amministrativi generali, di macro-organizzazione, che nella parte relativa ai criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli premiali incidono sull’interesse legittimo dei ricorrenti ad una valutazione equa e ragionevole. L’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario è dunque respinta.

Nel merito il ricorso è dichiarato inammissibile. I decreti dell’USR Toscana costituiscono attuazione diretta e vincolata di quanto previsto dal decreto ministeriale del 19 aprile 2024 e dall’ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, esplicitamente richiamata. È l’allegato 1, lettera B), di quest’ultima a imporre l’attribuzione di un punteggio differenziato per il servizio militare, a seconda che sia stato svolto o meno in costanza di nomina; i decreti regionali si limitano a riprodurne pedissequamente la disciplina.

Il Collegio ribadisce che la formula dell’epigrafe, con cui si estende l’impugnazione agli atti presupposti, connessi e conseguenti, è clausola di mero stile e resta del tutto inconferente. Poiché gli atti presupposti non sono stati impugnati, manca un interesse concreto e attuale all’accoglimento del gravame: l’eventuale annullamento dei bandi regionali non consentirebbe ai ricorrenti di ottenere il più favorevole punteggio previsto per il servizio svolto in costanza di nomina, risultato precluso dalla disciplina ministeriale mai contestata.

La causa è decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 74 c.p.a., senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti collocati nelle graduatorie. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.; le spese, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri accessori, sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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