Interruzione del processo per liquidazione giudiziale della ricorrente (TAR Toscana n. 167 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente determina l’interruzione del processo amministrativo, ai sensi degli artt. 79, secondo comma, c.p.a. e 143, terzo comma, d.lgs. n. 14/2019. L’evento interruttivo opera a decorrere dalla sua conoscenza nel processo, coincidente con il deposito della memoria che lo documenta. Il giudice non può pronunciare sul merito del ricorso quando sopravvenga, nelle more della decisione, la perdita della capacità processuale della parte per effetto della procedura concorsuale. L’interruzione è dichiarata anche d’ufficio, senza necessità di istanza di parte, una volta acquisita la prova dell’evento. Resta ferma la facoltà di riassunzione nei termini di legge.
Il Fatto
La società ricorrente operava nel settore dell’edilizia ed era iscritta alla Sezione regionale della Toscana dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, limitatamente alla raccolta e al trasporto di rifiuti non pericolosi. A seguito di inserimento nella Banca dati antimafia di una richiesta di comunicazione da parte della Camera di Commercio, il Prefetto di Massa Carrara emanava una comunicazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, secondo comma, d.lgs. n. 159/2011. A fondamento era posta la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al socio all’1%, amministratore unico, misura rideterminata nella sola durata in appello e divenuta definitiva.
La società impugnava il provvedimento, deducendo violazione dell’art. 67, quarto comma, d.lgs. n. 159/2011, incompetenza e carenza assoluta di potere, e chiedeva il risarcimento dei danni da cancellazione dall’Albo e da impossibilità di ottenere nuovi appalti. L’istanza cautelare era respinta. Nelle more, con memoria del 28 gennaio 2025, la ricorrente chiedeva l’interruzione del processo per essere stata sottoposta a liquidazione giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che la società ricorrente è stata assoggettata alla liquidazione giudiziale a decorrere da una data anteriore alla decisione, come risulta dal certificato camerale depositato in giudizio. L’evento incide sulla capacità processuale della parte e impone di verificare la sussistenza dei presupposti per l’interruzione.
Il Collegio richiama l’art. 143, terzo comma, d.lgs. n. 14/2019, che disciplina l’interruzione del processo per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, e l’art. 79, secondo comma, c.p.a., che disciplina l’interruzione nel processo amministrativo. Il coordinamento tra le due disposizioni consente di dare ingresso all’evento interruttivo anche quando sopravvenga nel corso del giudizio.
Sul punto la Sezione ritiene pacifico l’orientamento giurisprudenziale richiamato, che riconduce l’operatività dell’interruzione alla conoscenza dell’evento nel processo. La conseguenza è che il processo si interrompe dal momento in cui la parte ha documentato la sopravvenuta procedura concorsuale.
Quanto al merito, il Collegio non procede all’esame del ricorso. La declaratoria di interruzione assorbe ogni ulteriore valutazione, comprese le censure di violazione dell’art. 67, quarto comma, d.lgs. n. 159/2011 e la domanda risarcitoria, che restano sospese in attesa dell’eventuale riassunzione.
Il Tribunale dà pertanto atto dell’interruzione a decorrere dal 28 gennaio 2025, disponendo contestualmente l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE n. 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.