La tenuità del fatto non si presume dalla modesta quantità (Cass. pen. Sez. 3 n. 11687 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non può essere fondata su affermazioni apodittiche o sulla sola modesta quantità della sostanza stupefacente, dovendo il giudice effettuare una concreta e motivata valutazione delle modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo. La mera riconducibilità della fattispecie al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non coincide con l’accertamento della tenuità dell’offesa, che richiede un autonomo apprezzamento dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. La valutazione di non abitualità del comportamento non può, inoltre, basarsi su un semplice precedente specifico, la cui esistenza è di per sé inidonea a fondare un giudizio di abitualità ostativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva dichiarato d’ufficio, ai sensi degli artt. 131-bis cod. pen. e 469 cod. proc. pen., il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di illecita detenzione di cocaina. Il giudice aveva motivato la decisione con l’assenza di precedenti specifici e con l’esito positivo del controllo circa la sussistenza degli altri presupposti di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge per la ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine ai parametri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, condividendo le censure del Procuratore ricorrente. In primo luogo, è stato evidenziato che la sentenza impugnata difetta totalmente dell’analisi dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, avendo affermato l’esito positivo della verifica in termini apodittici e autoreferenziali, senza un effettivo apprezzamento delle modalità dell’azione.
Quanto alla condotta, la Corte ha osservato che l’imputato, portiere di uno stabile, aveva utilizzato i locali a lui in uso per mansioni lavorative come deposito della cocaina, rinvenuta insieme a un bilancino e a materiale per il confezionamento. Tali circostanze, valorizzate dal ricorrente, non apparivano prive di significato e avrebbero dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte del giudice di merito.
Con specifico riferimento all’esiguità del danno, la Suprema Corte ha rilevato che la valutazione circa la droga detenuta (gr. 16,5 lordi di cocaina) non era confortata da alcun approfondimento tecnico in ordine al grado di purezza e alle dosi ricavabili. In tal modo, il giudice aveva di fatto sovrapposto il requisito della particolare tenuità previsto dall’art. 131-bis cod. pen. a quello della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, basando tale corrispondenza unicamente sulla modesta quantità dello stupefacente, con un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma contestata.
Quanto all’abitualità del comportamento, la Corte ha precisato che il precedente specifico non considerato dal Tribunale sarebbe stato comunque inidoneo, di per sé, a fondare una valutazione di abitualità ostativa, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj. L’annullamento è stato pertanto disposto per il vizio di motivazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica.
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Nota della Redazione
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