Il discarico automatico dei ruoli ante 1999 si applica anche alla Cassa Forense (Cass. civ. Sez. 1 n. 23078 del 12.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012, relativa all’annullamento dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, trova applicazione anche nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ente di natura privatistica, riguardando indistintamente tutti i crediti iscritti a ruolo e non solo quelli vantati da soggetti pubblici. L’annullamento del ruolo per i crediti di importo superiore a euro 2.000,00 non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che resta azionabile dall’ente creditore con i mezzi ordinari. L’effetto del discarico automatico opera quale effetto legale dell’annullamento dei ruoli, senza che rilevi la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione dell’elenco delle quote all’ente creditore. Nell’azione ordinaria di responsabilità contrattuale promossa dall’ente creditore contro l’agente della riscossione per il mancato riversamento delle somme, la prova della violazione degli obblighi informativi non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento, gravando sull’attore l’onere di dimostrare il danno-conseguenza e il nesso di causalità materiale.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense agiva in giudizio nei confronti del concessionario della riscossione per ottenere il pagamento di somme iscritte a ruolo negli anni 1998 e 1999 e non riversate, assumendo la perdita del diritto al discarico da parte dell’esattore per la mancata effettuazione delle comunicazioni relative allo stato della riscossione. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte di appello di Roma, in riforma, accoglieva le ragioni dell’agente della riscossione, ritenendo applicabile la disciplina di cui alla legge n. 228/2012 che prevede l’annullamento dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31/12/1999.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa Forense, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 31908 del 2025, che ha esteso l’applicazione della disciplina dell’annullamento dei ruoli anche ai ruoli successivi al 1999, confermando gli orientamenti precedenti per quelli anteriori. La disciplina di cui all’art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012, ha evidenziato la Corte, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31/12/1999, senza distinguere tra crediti di natura pubblica o privata, trovando quindi applicazione anche nei confronti della Cassa Forense.
La Corte ha escluso la fondatezza delle censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost. e all’art. 6 CEDU. Quanto all’asserita lesione del diritto di proprietà, è stato rilevato che l’annullamento del ruolo per i crediti di importo superiore a euro 2.000,00 non incide sul credito sottostante, che può essere azionato con i mezzi ordinari; l’annullamento dei crediti di importo inferiore, invece, risponde a finalità di efficienza e trasparenza del sistema di riscossione, dovendo la previsione essere interpretata in senso conforme al principio di ragionevolezza. In relazione al preteso vulnus al diritto a un processo equo, la Corte ha escluso profili di interferenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, evidenziando la sequenzialità regolare degli interventi normativi di proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, tale da non ingenerare alcun ragionevole affidamento nella ricorrente.
La Corte ha poi disatteso la doglianza relativa alla configurabilità di un aiuto di Stato in contrasto con l’art. 107 TFUE, osservando che il meccanismo del discarico automatico non comporta un vantaggio economico per l’agente della riscossione, trattandosi di crediti meramente virtuali, risalenti e ormai inesigibili. In relazione al merito della domanda, la Corte ha ribadito che, avendo la Cassa agito con azione di cognizione ordinaria per far valere la responsabilità contrattuale dell’agente della riscossione, non è sufficiente allegare la violazione degli obblighi informativi, ma occorre fornire la prova del danno-conseguenza e del nesso di causalità materiale, oneri nella specie non assolti dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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