La compensazione impropria dell’INPS va dedotta tempestivamente a pena di inammissibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 4 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il controcredito che l’INPS opponga in compensazione c.d. impropria deve essere fondato su fatti storici allegati tempestivamente nella memoria costitutiva, non essendo consentito un ampliamento del thema decidendum in corso di causa. La non contestazione della pretesa attorea, unita al riconoscimento del diritto e all’integrale contestazione delle trattenute già operate, preclude la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la soddisfazione sia solo parziale. Il giudice, accertata la spettanza della pensione ai superstiti in misura piena per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla tabella F, condanna l’Istituto al pagamento delle differenze, restando salva l’autonoma azione di recupero degli eventuali indebiti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione indiretta ai superstiti con decorrenza 1° novembre 2011, ha chiesto la ricostituzione del trattamento in misura piena a far tempo dal 2019. I redditi dichiarati per gli anni 2018 e seguenti, comunicati all’Istituto con i modelli RED e con i modelli 730, erano rimasti inferiori alle soglie annuali previste per l’applicazione delle trattenute di cui alla legge n. 335/1995.
L’INPS, dopo una domanda di ricostituzione rimasta a lungo inevasa, si è costituito dichiarando la prestazione riconosciuta e liquidata, con pagamento nel rateo di febbraio 2023, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La difesa attorea ha contestato i conteggi, rilevando che il credito maturato per il periodo 2019-2021 era stato ridotto mediante compensazione con asseriti indebiti del periodo 2011-2018, estranei all’oggetto del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sull’applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della allegata tabella F, che riduce il trattamento ai superstiti in presenza di redditi superiori a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo. La Sezione richiama l’art. 35, commi 8 e 10-bis, d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, e l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 in tema di verifica reddituale e recupero degli indebiti, secondo le coordinate già fissate da Sezioni riunite n. 4/2008/QM.
Accertato che l’Istituto conosceva i redditi dal 2018 e non aveva adeguato in via amministrativa l’importo della pensione, la Corte rileva che la costituzione è intervenuta senza contestare la spettanza della pretesa. Richiamato il principio di non contestazione e l’art. 95 c.g.c., con l’onere di specifica contestazione posto dall’art. 156, comma 3, c.g.c., il giudice sottolinea che il processo pensionistico impone la definizione del thema decidendum nei primi scritti difensivi.
La difesa dell’INPS ha qualificato l’operazione come mera rideterminazione contabile del quantum debeatur, con elisione tra partite di dare e avere. La Corte la inquadra nella compensazione impropria, ammessa a determinate condizioni, e richiama il principio per cui il controcredito opposto in compensazione deve fondarsi su circostanze tempestivamente dedotte, altrimenti si produce un non consentito ampliamento del thema, secondo Cass. civ., Sez. VI, n. 28469 del 2020.
Richiamate anche Cass. Sez. Un. n. 23225 del 2016 e Cass. n. 1695 del 2015, la Sezione esclude che la compensazione di un credito contestato e litigioso possa entrare nel giudizio senza autonoma azione. Le tardive allegazioni dell’Istituto sono pertanto inammissibili. Il ricalcolo del trattamento risulta corretto, con diritto all’erogazione di € 13.299,56, dedotto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dalla domanda giudiziaria secondo Corte conti, Sez. riun., n. 33/2017/QM. Il ricorso è accolto e le spese di lite sono compensate per metà, con condanna dell’Istituto per la restante parte.
Nota della Redazione
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