Certificazione positiva dei costi dell’accordo sull’indennità per attività tecniche (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 71 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione di controllo della Corte dei conti, chiamata a certificare la compatibilità con gli strumenti di bilancio dei costi di un’ipotesi di accordo collettivo, esprime certificazione positiva quando gli oneri derivanti dall’accordo trovano copertura nei limiti delle risorse già destinate al finanziamento dei singoli istituti contrattuali interessati dalle modifiche. Il collegamento inscindibile tra la corresponsione dell’incentivo e l’effettiva disponibilità degli stanziamenti relativi all’opera pubblica, ai sensi della l.p. 10 settembre 1993 n. 26, art. 20, comma 1 ter, assorbe gli oneri negli accantonamenti già previsti nel bilancio dell’azienda sanitaria. La valutazione di compatibilità economica si fonda sul raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali e i principali aggregati di finanza pubblica, aggiornati ai più recenti documenti.
Il Fatto
L’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, con nota del 26 agosto 2025, l’ipotesi di accordo siglata il 12 giugno 2025 con le organizzazioni sindacali rappresentative, riguardante la modifica dell’allegato H) del CCPL dell’11 giugno 2007 del personale delle categorie del comparto sanità.
L’accordo disciplina il trattamento economico accessorio per il personale addetto ad attività di progettazione, direzione lavori e adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri. La deliberazione della Giunta provinciale n. 1237 del 25 agosto 2025 ha autorizzato la sottoscrizione definitiva subordinandola alla previa certificazione positiva della Sezione. La questione sottoposta al Collegio riguarda la compatibilità dei costi dell’accordo con gli strumenti di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, la fonte della propria competenza in materia di contratti collettivi del personale. La nota di trasmissione conferma che l’invio è effettuato proprio ai fini di tale certificazione.
Nel merito, la Corte esamina analiticamente il contenuto dell’ipotesi di accordo. L’art. 1 incrementa, con effetto dal 2024, dal 30 al 50% la percentuale di partecipazione alla costituzione del fondo per la progettazione e la direzione lavori. L’art. 2 eleva, con effetto dal 2023, i limiti massimi del compenso per i collaboratori tecnici e amministrativi e per il personale tecnico. L’art. 3 prevede che il finanziamento delle indennità avvenga mediante lo stanziamento dell’opera, con tetti massimi distinti per opere sopra e sottosoglia comunitaria. Gli articoli successivi aggiornano i riferimenti per il compenso di collaudo, fissano il limite annuo di cumulabilità e incrementano il compenso per il coordinamento della sicurezza.
Sul piano della copertura finanziaria, l’art. 7 dell’accordo individua le risorse già destinate ai singoli istituti contrattuali. Dall’attestazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari risulta che l’onere trova copertura su apposito conto di bilancio fino a concorrenza degli importi accantonati per gli esercizi 2023 e 2024.
La Sezione sottolinea che tale previsione realizza un collegamento inscindibile tra la corresponsione dell’incentivo e l’effettiva disponibilità degli stanziamenti relativi all’opera pubblica, con oneri assorbiti negli accantonamenti già previsti nel bilancio dell’azienda. Quanto alla compatibilità economica, la valutazione si basa sul raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi e i principali aggregati di finanza pubblica, risultando gli adeguamenti coerenti con quelli definiti da precedenti accordi contrattuali già oggetto di certificazione da parte della medesima Sezione.
All’esito di tale verifica, la Corte certifica positivamente l’ipotesi di accordo e ne dispone la trasmissione all’Agenzia per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione.
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Nota della Redazione
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