Il consegnatario di azioni è agente contabile e deve rendere il conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 100 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni e partecipazioni societarie di un ente pubblico è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. La giurisdizione contabile in materia di conti è di applicazione tendenzialmente generale e necessaria, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., e copre anche i diritti e le azioni quali componenti patrimoniali. L’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, che disciplina la responsabilità per danno erariale nelle società partecipate senza menzionare la responsabilità contabile, non deroga a tali principi né può essere letto come argomento a contrario per escludere il giudizio di conto. Il giudizio di conto non si limita al titolo originario nella sua materialità, ma riguarda anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti.
Il Fatto
Il rettore di un’università calabrese, quale consegnatario delle azioni di una società partecipata per l’esercizio 2019, ha depositato il relativo conto giudiziale. Il conto è stato parificato dal RUP, esaminato dal collegio dei revisori e approvato dal consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Con la relazione istruttoria, il magistrato ha rimesso il conto all’esame del Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., prospettandone l’inammissibilità. Secondo l’istruttore, le quote di partecipazione in società con struttura privatistica non rientrerebbero tra i beni in custodia assoggettati al conto, e l’obbligo di resa incomberebbe al soggetto incaricato dell’esercizio dei diritti del socio. Il conto è così giunto alla Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte afferma la propria giurisdizione. I titoli azionari sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato dal regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924), e il d.P.R. n. 194/1996 ha approvato il modello 22 proprio per il conto del consegnatario di azioni. La Corte di cassazione, con le Sezioni Unite n. 7390 del 2007, ha chiarito la funzione indefettibile del giudizio di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, comprensive di diritti e azioni.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale: il giudizio di conto è oggettivo e necessario. La Corte cost. n. 114/1975 ha affermato che il pubblico denaro deve essere assoggettato alla garanzia del rendiconto giudiziale, con la necessarietà quale requisito indispensabile. Le sentenze n. 115/1970 e n. 68/1971 precisano che l’art. 103, comma 2, Cost. assoggetta gli agenti contabili alla giurisdizione di conto in modo generalizzato e immediato, senza necessità di interpositio legislatoris, a differenza dei giudizi di responsabilità. Tali principi sono stati ribaditi dalla recente Corte cost. n. 59 del 2024.
Da questo quadro la Corte trae la conclusione che l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, che disciplina la responsabilità amministrativa nelle società in house senza riferirsi alla responsabilità contabile, non implica alcuna deroga ai principi generali. Non può desumersi da tale disposizione un argomento a contrario per negare il giudizio di conto.
Quanto all’obbligo di resa, la Corte lo ricollega alla qualifica di consegnatario. Per gli enti pubblici diversi da Stato, Regioni ed enti locali, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo. La legge n. 240/2010 e lo statuto dell’Ateneo attribuiscono al Rettore le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi. Un decreto direttoriale ha nominato il Rettore agente contabile consegnatario con debito di custodia di azioni e partecipazioni, ed egli ha di fatto sottoscritto e depositato il conto.
Il giudizio è pertanto procedibile. La Corte dispone la restituzione degli atti al magistrato istruttore, ai sensi dell’art. 149 c.g.c., per accertare se l’invarianza del valore delle partecipazioni dipenda dal riferimento a valori nominali o effettivi. Le eventuali diminuzioni di valore non implicano automatica responsabilità contabile del consegnatario, chiamato a rispondere solo delle operazioni esecutive o custodiali; le variazioni dipese da scelte amministrative restano demandate al giudizio di responsabilità amministrativa.
Nota della Redazione
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