Disconoscimento bonifici SCA senza allegazione circostanze frode integra colpa grave (ABF Collegio di Milano n. 2273 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a utilizzi fraudolenti di strumenti di pagamento online, quando l’intermediario prova l’autenticazione delle operazioni disconosciute, il sistema di pagamento risulta conforme alla Strong Customer Authentication e non emergono indici di anomalia, le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode assurgono a fattore di presunzione, con elevato grado di probabilità logica, della colpa grave del cliente medesimo. Ne deriva il rigetto della domanda di rimborso fondata sul solo disconoscimento delle operazioni, ove la rappresentazione del fatto costitutivo resti generica e non consenta di ricostruire le modalità dell’illecito. La disciplina del D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II), non impone in tali casi il ristoro delle somme.
Il Fatto
La ricorrente lamenta due bonifici non autorizzati di importo pari a € 1.800,00 ciascuno, per un totale di € 3.600,00, eseguiti in data 21/05/2024 e 23/05/2024 a favore di soggetti a lei sconosciuti. Sostiene di non aver ricevuto alcuna notifica di autorizzazione, né sms né e-mail, e di aver sporto denuncia in data 27/05/2024. Domanda quindi il rimborso dell’intera somma.
L’intermediario eccepisce l’eccessiva genericità della rappresentazione del fatto costitutivo della pretesa restitutoria. Dai log informatici risulta che le transazioni sono state autorizzate tramite il dispositivo della cliente, identificato con un codice, in uso alla stessa dal 05/01/2024, mediante parametro biometrico. Non emerge dal ricorso né dalla denuncia che il device sia stato smarrito, sottratto o utilizzato da terzi. L’intermediario riferisce inoltre di aver attivato le procedure di richiamo delle somme, senza esito positivo, e richiama una precedente decisione del medesimo Collegio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua l’oggetto della controversia nelle due operazioni contestate e rileva che alla data delle stesse trovava applicazione il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II), entrato in vigore il 13/01/2018. È agli atti la denuncia della cliente del 27/05/2024.
Sul piano dell’autenticazione forte, della corretta registrazione e della contabilizzazione, l’esame dei log informatici prodotti dall’intermediario dimostra che le operazioni sono state, nelle fasi prodromiche ed esecutive, correttamente autenticate attraverso il device della cliente (elemento di possesso) e la biometria (elemento di inerenza). L’intermediario ha dunque assolto al proprio onere probatorio sulla riconducibilità delle disposizioni al titolare.
Il Collegio passa quindi all’esame della condotta della ricorrente e dei profili rilevanti per la valutazione della colpa. Rileva che la ricorrente non abbia riferito nulla in merito alle modalità con le quali sarebbe avvenuto l’utilizzo fraudolento. Nella denuncia rappresenta soltanto di essersi accorta dell’utilizzo consultando la lista movimenti e di non aver subìto furto o smarrimento della carta, né di averla consegnata a terzi, essendo sempre rimasta nella sua disponibilità.
Da qui il principio affermato: nelle contestazioni di utilizzi fraudolenti online in cui l’intermediario ha offerto la prova dell’autenticazione delle transazioni, il sistema di pagamento risulta conforme alla SCA e non emergono indici di anomalia, le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode costituiscono un fattore dal quale presumere, con elevato grado di probabilità logica, la colpa grave del cliente stesso. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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