Segnalazioni SIC cancellate dall’intermediario e cessazione della materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 2263 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di informazioni negative nei sistemi di informazione creditizia trova fondamento nell’art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993 e nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che impone all’intermediario l’invio al cliente di un preavviso idoneo e tempestivo, della cui prova è onerato. Qualora, nel corso del procedimento, l’intermediario dichiari di aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni e produca documentazione attestante l’assenza di ulteriori annotazioni pregiudizievoli, non contestata dal ricorrente, la domanda di cancellazione deve ritenersi integralmente soddisfatta. Ne consegue la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse concreto e attuale alla pronuncia. Il principio opera quando l’unica pretesa azionata abbia ad oggetto la cancellazione delle segnalazioni e queste non risultino più presenti nei sistemi di informazione creditizia indicati.
Il Fatto
Il ricorrente espone di aver appreso, da una verifica svolta sui sistemi di informazione creditizia, di essere stato segnalato nelle banche dati gestite da CRIF ed Experian. Contesta l’illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo formale, per non essere state precedute da idoneo preavviso, e ne chiede la cancellazione.
L’intermediario riferisce che il ricorrente era titolare di due carte di credito, la prima emessa nel 2014 e la seconda nel 2016, con pagamento degli estratti conto mensili mediante addebito diretto in conto corrente. Nel febbraio 2025 il servizio crediti dell’intermediario avviava una valutazione aggiornata del rischio creditizio e, all’esito dell’analisi, comunicava al titolare l’esercizio del diritto di recesso, effettuato il 26.03.2025, con cancellazione delle carte. Alla data prevista per il recesso, per la seconda carta residuava un’esposizione debitoria, poi saldata dal ricorrente. L’intermediario, pur rivendicando la legittimità della propria condotta, in un’ottica conciliativa dichiara di aver richiesto la rettifica delle segnalazioni riferite alla carta oggetto di ricorso e documenta l’assenza attuale di annotazioni pregiudizievoli, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente non deposita repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua l’oggetto della controversia nell’illegittimità delle segnalazioni disposte dall’intermediario nelle banche dati CRIF ed Experian in relazione alla carta di credito emessa nel 2016. Il ricorrente era altresì titolare di altra carta, emessa nel 2014, estinta e priva di segnalazioni pregiudizievoli. Dalle visure prodotte dal ricorrente emerge che, per CRIF, nell’aprile 2025 la carta veniva revocata per morosità e, per Experian, sempre nell’aprile 2025, compariva l’indicazione di uno stato del rapporto correlato a situazioni di decadenza dal beneficio del termine, passaggio a pratica al legale, cessione del credito o passaggio a perdita del credito.
Richiamata la disciplina delle segnalazioni nei SIC, fondata sull’art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993 e sul Codice di deontologia approvato con provvedimento del Garante del 12 settembre 2019, il Collegio ricorda che l’invio di un preavviso idoneo e tempestivo grava, quanto alla prova, sull’intermediario. La questione relativa alla sussistenza del presupposto formale contestata dal ricorrente viene tuttavia esaminata alla luce dell’evoluzione della vicenda nel corso del procedimento.
L’intermediario, in un’ottica conciliativa, ha provveduto alla cancellazione della segnalazione dalle banche dati e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione prodotta risulta che le segnalazioni contestate sono state oggetto di richiesta di rettifica o cancellazione e che, dalle visure aggiornate, non emergono più annotazioni negative riferibili alla carta oggetto di ricorso. Tale documentazione non è stata contestata dal ricorrente, che non ha depositato repliche.
Il Collegio richiama la propria precedente decisione (Collegio di Milano, decisione n. 12476/2024), con cui, in situazioni analoghe, ha ritenuto integralmente soddisfatta la domanda di cancellazione qualora l’intermediario dichiari di avervi provveduto e produca idonea documentazione attestante l’assenza di ulteriori annotazioni pregiudizievoli, non contestata dalla parte ricorrente.
Poiché l’unica pretesa azionata ha ad oggetto la cancellazione delle segnalazioni negative, ormai non più presenti nei SIC indicati, il Collegio ritiene venuto meno l’interesse concreto e attuale alla pronuncia, in conformità ai principi generali in tema di cessazione della materia del contendere, e così dichiara.
Nota della Redazione
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