Imposta di registro su decreto ingiuntivo: la fideiussione enunciata va tassata sul valore ingiunto, non sull’intera somma garantita (Cass. civ. Sez. 5 n. 2091 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 22, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 trova applicazione anche alla fideiussione formata per corrispondenza ed “enunciata” in un decreto ingiuntivo: trattandosi di atto non soggetto a registrazione in termine fisso ma solo in caso d’uso, l’imposta si applica, con aliquota dello 0,50%, esclusivamente sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita, ossia nei limiti del valore del credito ingiunto, e non sull’intera somma garantita. La natura accessoria civilistica della fideiussione non si estende all’ambito tributario, ove il rapporto garantito conserva autonomia ai fini dell’imposta di registro. Al decreto ingiuntivo che condanna al pagamento di somme per le quali opera il principio di alternatività IVA-registro si applica invece l’imposta in misura fissa, ex art. 40 d.P.R. n. 131/1986, a prescindere dal fatto che l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi. Il giudice tributario, trattandosi di giudizio di impugnazione-merito, non può limitarsi ad annullare l’avviso di liquidazione che abbia erroneamente quantificato l’imposta comunque dovuta, ma deve ricondurre la pretesa alla corretta misura, entro i limiti delle domande di parte.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato ad imposta di registro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa a favore di un istituto di credito, per un credito derivante da scoperto di conto corrente garantito da fideiussioni. L’Ufficio aveva tassato il decreto ingiuntivo in misura proporzionale, applicando l’imposta sulla fideiussione “enunciata” nell’atto giudiziario per l’intero importo garantito, anziché per la sola somma ingiunta.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società contribuente, ma la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, riformando la sentenza, annullava integralmente l’avviso di liquidazione, ritenendo applicabile l’imposta in misura fissa al decreto ingiuntivo, per alternatività IVA-registro, e la tassazione della fideiussione enunciata solo nei limiti della somma ingiunta. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente per non essere stata contestata anche la violazione dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986, posta dal giudice d’appello a fondamento dell’applicazione dell’imposta fissa al decreto ingiuntivo. L’eccezione è stata disattesa, rilevando che la sentenza impugnata non si fondava su due autonome rationes decidendi, riguardando le due questioni (applicabilità dell’art. 40 all’atto “enunciante” e tassazione del rapporto fideiussorio) distinti profili, entrambi investiti dal ricorso dell’Agenzia.
Quanto al merito, la Suprema Corte ha confermato che il decreto ingiuntivo, in quanto atto “enunciante” un rapporto di conto corrente rientrante tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972, ancorché esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del medesimo decreto, va registrato in misura fissa, in forza del principio di alternatività di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Sul punto, la pronuncia ha richiamato il proprio precedente Cass. n. 21702/2020, reso tra le medesime parti, nonché Cass. n. 36828/2021 e Cass. n. 876/2025, secondo cui l’esenzione IVA non esclude l’operatività del principio di alternatività.
Con specifico riferimento alla fideiussione “enunciata”, la Corte ha invece chiarito l’erroneità dell’assunto dell’Agenzia, secondo cui l’autonomia del rapporto fideiussorio in ambito tributario avrebbe imposto la tassazione sull’intero importo garantito ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 131/1986. Pur ribadendo che la fideiussione, in ambito tributario, è autonoma espressione di capacità contributiva e non segue il regime dell’atto “enunciante”, la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la garanzia era stata prestata per corrispondenza, con la conseguente applicazione della deroga di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), Tariffa Parte II, allegata al TUR, che esclude la registrazione in termine fisso. Ne deriva l’applicabilità del disposto di cui all’art. 22, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, in base al quale l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita, ossia, nella specie, sul valore del credito effettivamente ingiunto, conformemente a quanto già statuito da Cass. n. 3458/2021, Cass. n. 26601/2022 e Cass. n. 22230/2015.
La Corte ha, infine, accolto la censura con cui l’Agenzia lamentava l’integrale annullamento dell’avviso, riqualificandola come vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Richiamando il principio per cui il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito, la Cassazione ha affermato che il giudice, salva l’ipotesi di vizi formali, non può limitarsi ad annullare l’atto che abbia erroneamente quantificato l’imposta comunque dovuta, ma deve operare una motivata valutazione sostitutiva, ricondurre la pretesa alla corretta misura e determinare l’importo effettivamente dovuto. Il ricorso incidentale è stato rigettato, essendo la relativa questione sulla motivazione dell’avviso infondata o nuova, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata per la quantificazione dell’imposta.
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