Disconoscimento bonifico istantaneo e autenticazione SCA colpa grave cliente esclude rimborso (ABF Collegio di Palermo n. 5019 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte del disconoscimento di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento deve provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti tecnici, oltre all’eventuale condotta fraudolenta o gravemente colposa dell’utilizzatore. Solo quando il primo onere è compiutamente assolto e il sistema di Strong Customer Authentication risulta conforme all’architettura a doppio fattore, può valutarsi la colpa del cliente. L’agevolazione materiale consistente nella rivelazione a terzi ignoti, ancorché indotta con l’inganno, dei dati personali e dei codici di sicurezza integra colpa grave e determina il pieno esonero dell’intermediario da ogni obbligo restitutorio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta prepagata emessa dall’intermediario resistente, accerta tramite l’App istituzionale l’esecuzione di un bonifico istantaneo di cui disconosce integralmente la paternità, deducendo di non averlo mai disposto né autorizzato. Adisce quindi l’Arbitro per ottenere il rimborso dell’importo sottratto.
L’intermediario chiede il rigetto integrale del ricorso. Eccepisce che l’operazione si basa su un circuito di sicurezza azionabile solo con il consenso informatico del titolare; rileva che le verifiche tecniche hanno accertato la regolarità informatica dell’operazione; sostiene che la frode si è consumata solo perché ignoti malfattori hanno aggirato l’enrollment del dispositivo in regime di SCA, con la necessaria partecipazione del cliente, indotto da tecniche di ingegneria sociale a fornire dati e codici. Ne deduce l’assenza di responsabilità e la colpa grave del ricorrente.
La motivazione del Collegio
La controversia va inquadrata nel paradigma del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come novellato dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Sul riparto degli oneri probatori il Collegio richiama l’art. 10 del citato decreto: incombe sul PSP dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, l’assenza di malfunzionamenti o inconvenienti tecnici, nonché, anche in via presuntiva, il comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utilizzatore.
Il Collegio enuncia la scansione logica dell’indagine: solo ove la banca abbia compiutamente assolto al primo onere, dimostrando che l’operazione e ogni antecedente logico-informatico sono stati eseguiti garantendo l’inviolabilità del sistema, può essere valutata l’eventuale colpa grave del cliente. Il richiamo è al consolidato orientamento della giurisprudenza arbitrale.
Sulla congruità dell’impianto di sicurezza, il Collegio rileva la piena aderenza del sistema ai requisiti della SCA: tanto l’accesso all’App quanto il pagamento richiedono la combinazione di un elemento di possesso (il device su cui è installata l’applicazione ufficiale) e di un elemento di conoscenza (la digitazione del codice). Le verifiche versate in atti hanno accertato la legittima esecuzione e la regolarità dell’operazione: il primo onere probatorio è dunque puntualmente assolto.
Acquisita la prova dell’autenticazione, l’esame si sposta sulla condotta del cliente. I truffatori hanno perfezionato l’attivazione di un nuovo applicativo collegato al conto soddisfacendo le richieste del sistema di sicurezza. Tale architettura non è forzabile dall’esterno senza una cooperazione materiale del cliente: l’aggiramento della SCA si è realizzato solo con la partecipazione del ricorrente, verosimilmente indotto con l’inganno a rivelare dati personali e codici.
Il Collegio esclude ogni responsabilità dell’intermediario. Il dovere di protezione del PSP non si estende fino a neutralizzare le dirette conseguenze dell’incauta collaborazione dell’utente. La rivelazione a terzi ignoti dei dati riservati e dei codici dispositivi, ancorché frutto di un inganno psicologico subito, integra palese inosservanza degli obblighi di custodia e segretezza: è agevolazione materiale decisiva e denota colpa grave. Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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