Estinzione della società e obbligazione personale del socio accertata in giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 20903 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riscossione del tributo nei confronti del socio accomandante non trova fondamento nel fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società, ma nel distinto titolo costituito dal giudicato formatosi sull’avviso di accertamento impugnato personalmente dal socio quale soggetto direttamente obbligato. La sentenza passata in giudicato fa stato direttamente nei suoi confronti, oltre che nei confronti della società e degli altri soci, sicché la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese non incide sull’obbligazione personale del socio, che resta tenuto in solido. La questione relativa alla sorte delle obbligazioni societarie in caso di estinzione della società non è pertanto evocabile quando la pretesa sia fondata su un accertamento definitivo che ha visto il socio come parte del giudizio.
Il Fatto
La contribuente, già socia accomandante di una s.a.s., aveva impugnato la cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP, deducendo l’estinzione della società e la conseguente impossibilità di richiederle i debiti societari. Il giudice d’appello aveva annullato la cartella, ritenendo che, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio accomandante potesse essere chiamato a rispondere solo nei limiti delle somme ricevute in sede di liquidazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2495 cod. civ. e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ravvisando un errore di impostazione nella decisione impugnata. Il dato dirimente è che il socio accomandante non era stato attinto dalla riscossione in conseguenza del fenomeno successorio legato all’estinzione della società, ma in quanto personalmente obbligato, avendo impugnato l’avviso di accertamento unitamente alla società e all’altra socia.
La sentenza della CTR, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva quindi formato giudicato anche nei confronti del socio, quale soggetto direttamente destinatario del dictum giudiziale. L’obbligazione tributaria era stata accertata in via definitiva con riferimento a un atto impositivo notificato alla società in data antecedente alla cancellazione, sicché la successiva estinzione dell’ente non poteva spiegare alcun effetto su un’obbligazione già consolidata in capo al socio.
La questione concernente la sorte delle obbligazioni societarie in caso di estinzione della società, oggetto del contrasto rimesso alle Sezioni Unite, è stata pertanto ritenuta non evocabile nel giudizio, atteso che la pretesa erariale non si fondava sulla successione dei soci nelle obbligazioni sociali inadempiute, ma sul titolo autonomo rappresentato dal giudicato formatosi anche nei confronti del socio.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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