Termine di impugnazione del lodo e collegio arbitrale già costituito (Cass. civ. Sez. 1 n. 16763 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 4, comma 7, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo novellato, stabilisce che le disposizioni introdotte dal d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, in materia di termini di impugnazione del lodo, non si applicano ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Ne consegue che il termine di 180 giorni per l’impugnazione del lodo, previsto dall’art. 241, comma 15-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 53/2010, non trova applicazione con riferimento ai lodi pronunciati da collegi arbitrali la cui costituzione sia anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 53/2010, restando applicabile, in tali casi, il termine annuale di cui all’art. 828 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società concessionaria aveva ottenuto un lodo arbitrale rituale, depositato in data 30/7/2013, che accoglieva parzialmente le sue domande, accertando la responsabilità delle Amministrazioni per ritardi e inadempimenti nella gestione della concessione e condannandole al risarcimento dei danni. I Ministeri soccombenti proponevano impugnazione ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 01/09/2021, dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo di 180 giorni previsto dall’art. 241, comma 15-bis, del d.lgs. n. 163/2006, decorrente dal deposito del lodo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale i Ministeri avevano dedotto l’erronea applicazione dell’art. 241, comma 15-bis, del d.lgs. n. 163/2006. I ricorrenti sostenevano che il termine breve non era applicabile perché il collegio arbitrale era stato costituito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 53/2010, introducendo la norma e che, pertanto, si sarebbe dovuto applicare il termine annuale previsto dall’art. 828 cod. proc. civ.
La Suprema Corte ha evidenziato l’errore compiuto dalla Corte di merito, la quale, pur dando atto che la disciplina transitoria del d.lgs. n. 53/2010 disponeva la non applicazione della nuova normativa ai collegi già costituiti, ha poi erroneamente applicato la diversa disciplina transitoria introdotta dall’art. 4, comma 7, del d.l. n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2010, che al settimo periodo ha modificato il quadro normativo, disponendo che la disciplina introdotta dai decreti legislativi ivi richiamati non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 53/2010.
Di conseguenza, la Corte ha chiarito che l’immediata applicabilità delle nuove disposizioni non può comportare la retroattività della norma che ha introdotto il termine di impugnazione derogatorio rispetto alla disciplina generale. Il termine ridotto di 180 giorni, in quanto introdotto dal d.lgs. n. 53/2010, si applica solo agli arbitrati i cui collegi siano stati costituiti dopo l’entrata in vigore di tale decreto e non a quelli con collegio costituito dopo il d.lgs. n. 163/2006, come invece aveva ritenuto la Corte di merito. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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