Esecuzione del giudicato sulla Carta docente: persistente l’obbligo del Ministero (TAR Sicilia n. 1462 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio con la produzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Incombe invece sull’Amministrazione, per il disposto dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo. In difetto di tale prova, la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato va affermata, comprensiva di capitale, interessi e oneri accessori. La nomina del commissario ad acta consegue all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori.
Passata in giudicato la sentenza, il Ministero non aveva mai accreditato la somma sul portafoglio della ricorrente. Questa ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione si è costituita con atto formale, senza addurre giustificazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva.
Il Tribunale ha richiamato il principio dell’art. 2697 cod. civ. sui fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Spettava all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia dei fatti costitutivi; essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Alla luce di ciò la Corte ha affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nella decisione da eseguire e gli oneri accessori, incluse spese e diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività per conseguirne la definitività, oltre alla registrazione.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza dell’art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, con ulteriore termine di novanta giorni.
Il ricorso è stato accolto nei sensi di cui in motivazione. Le spese, liquidate in complessivi euro 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore, in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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