Sanatoria paesaggistica esclusa per opere abusive realizzate sine titulo (C.G.A.R.S. n. 207 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non determina l’invalidità dell’ordine di demolizione, ma incide esclusivamente sulla sua efficacia, con effetto sospensivo limitato al tempo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di sanatoria o per il formarsi del silenzio-diniego. Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti va valutata alla stregua delle norme vigenti al momento dell’adozione dell’atto conclusivo. In materia di autorizzazione paesaggistica, il divieto di rilascio in sanatoria introdotto dall’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, come modificato dal d.lgs. n. 157/2006, opera per le opere realizzate sine titulo in zona vincolata e la compatibilità dell’intervento va esaminata alla data dell’esame della domanda. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atti vincolati, non richiedono specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato il 18 febbraio 2005 un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate su terreno in zona agricola “E” sottoposta a vincolo paesaggistico. A seguito di verbale di accertamento del giugno 2009, il Comune ingiungeva la demolizione, disponeva poi l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e negava la concessione in sanatoria.
Il TAR Catania, con sentenza n. 2661/2022, respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti. L’appellante censurava il mancato esame della domanda di sanatoria, l’applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, l’usurpazione delle funzioni della Soprintendenza e la carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che l’istanza di accertamento di conformità non invalida l’ordine di demolizione, ma ne sospende l’efficacia per il solo tempo previsto dalla legge. Essendo decorso il termine dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 senza pronuncia dell’amministrazione, si era formato il silenzio-diniego e l’ordinanza era legittima.
Sul secondo motivo il C.G.A.R.S. richiama il principio tempus regit actum: la legittimità degli atti si valuta con riferimento alle norme vigenti al momento dell’adozione dell’atto conclusivo. La regola vale anche quando la normativa sopravviene in un procedimento non concluso, salvo il limite dei fatti compiuti. Alla data dell’ordinanza di demolizione era già vigente il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma e quello di sanabilità delle opere che non rientrassero nei parametri dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui la sentenza C.G.A.R.S. n. 13/2024.
Quanto al terzo motivo, esclude l’usurpazione delle funzioni della Soprintendenza: il Comune si era limitato a rilevare l’impossibilità normativa del rilascio dell’autorizzazione per opere sine titulo in zona vincolata.
Infine, sul quarto motivo, il Collegio ribadisce che i provvedimenti sanzionatori edilizi non necessitano di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico. Trattandosi di attività vincolata, l’amministrazione non disponeva di alcun margine di apprezzamento sulla sanabilità dell’opera. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’evoluzione normativa.
Nota della Redazione
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